Il Tirreno

Prato

Assegno a vuoto: il giudice lo assolve

di Paolo Nencioni
Assegno a vuoto: il giudice lo assolve

Un’altra sentenza destinata a far discutere a Prato dopo quelle sugli omessi versamenti di Iva e Irpef

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PRATO. C’è un altro giudice, a Prato, che si dimostra particolarmente sensibile alle esigenze degli imprenditori alle prese con la crisi economica del distretto.

Dopo le due sentenze di assoluzione emesse dal giudice monocratico Monica Jacqueline Magi nei confronti di altrettanti imprenditori che, nel primo caso, avevano omesso di versare Iva e Irpef per 170.000 euro preferendo pagare prima gli operai e i fornitori e, nel secondo caso, avevano omesso di pagare l’Iva per 400.000 euro giustificando il ritardo con la crisi economica (entrambi hanno poi rateizzato i pagamenti all’erario), si apprende ora di un’altra sentenza che può far discutere ed è precedente alle due citate.

Si tratta di una decisione presa a novembre dal giudice di pace Emanuele Calabrese, che ha accolto il ricorso di un imprenditore che aveva emesso un assegno per 9.000 euro a favore della Rossi spa senza avere la necessaria provvista in banca, e che dunque era stato protestato.

L’imprenditore, Marco Brogi, difeso dall’avvocato Stefano Lenzi, era stato destinatario di un’ordinanza-ingiunzione emessa dal viceprefetto aggiunto, con la quale si ingiungeva il pagamento di 516 euro per la violazione della legge 386 del 1990, quella che appunto punisce l’emissione di assegni senza provvista.

Brogi ha fatto ricorso al giudice di pace, sostenendo di aver agito in buona fede, pressato dalla crisi economica. Il giudice gli ha dato ragione perché ha ritenuto che nel suo caso ci fosse una “scriminante speciale”, e cioè «la comprovata situazione di crisi in cui versava la società in quel periodo».

Successivamente all’emissione dell’assegno da 9.000 euro, la società di Brogi ha presentato domanda di concordato preventivo, che poi è stato omologato dal Tribunale.

Nell’accogliere il ricorso, il giudice di pace ha ritenuto che l’effettivo pagamento dell’assegno avrebbe esposto il ricorrente a un’indagine di carattere penale perché quei 9.000 euro avrebbero potuto essere considerati in un pagamento sospetto, preferenziale rispetto ai diritti degli altri creditori, essendo la società in procinto di fare domanda di concordato preventivo.

Il caso, come si vede, non è uguale ai due di cui si è occupato il giudice Magi, ma rientra nello stesso filone, quello delle irregolarità commesse da imprenditori che si trovano con l’acqua alla gola, un fenomeno purtroppo ben conosciuto nel distretto tessile degli ultimi anni.

Anche questa sentenza, come detto, pare destinata a far discutere perché si presta alla naturale obiezione di chi invece ha seguito alla lettera le disposizioni di legge e magari si è trovato a competere con chi non lo ha fatto.

Ogni caso ovviamente fa storia a sé, ma tutti rientrano in un contesto nel quale molti imprenditori, pur in situazione pre-fallimentare, non hanno accettato di mettere in liquidazione la propria società, oppure di fare istanza per il concordato preventivo e spesso hanno invece fatto il passo più lungo della gamba, nella speranza quasi sempre vana di rimettere le cose a posto.

Di fronte a questi comportamenti alcuni giudici hanno optato per la condanna (e la stessa Cassazione ha un orientamento di questo tipo), mentre altri si sono dimostrati più comprensivi valutando che il diritto a riscuotere di dipendenti e creditori viene prima del diritto dello Stato a incassare le tasse.

Nessuno di loro vuole far passare il messaggio che le tasse si possono pagare a tempo e comodo, ma il rischio che un messaggio di questo tipo passi c’è.

Per contattare l'autore dell'articolo: p.nencioni@iltirreno.it

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