Sicurezza
Btp, la Procura non depositò la sua perizia sugli immobili
PRATO. Dal presidente del tribunale di Prato Ettore Nicotra, riceviamo una rettifica degli articoli “Le amicizie pericolose del presidente” e “Tony: «Non sono amico di Riccardo Fusi»” del 25 gennaio....
PRATO. Dal presidente del tribunale di Prato Ettore Nicotra, riceviamo una rettifica degli articoli “Le amicizie pericolose del presidente” e “Tony: «Non sono amico di Riccardo Fusi»” del 25 gennaio. Quanto al primo articolo, si chiede la rettifica in quanto «l’articolo riferisce fatti completamente errati in quanto: la scorsa primavera (maggio 2013) il concordato Btp era stato omologato da oltre un anno (decreto depositato l’8.05.2012) e le udienze di cui si parla nell’articolo, tenutesi nel maggio 2013 non riguardavano il concordato Btp (riguardavano la ristrutturazione del debito di società facenti parte di Hbf, poi Fenice, ndr). All’epoca dell’omologazione del concordato Btp (maggio 2012) non esisteva la perizia commissionata dalla procura da cui sarebbe risultata una sopravvalutazione dei beni immobili del comparto alberghiero e da cui sarebbe risultata “gonfiata” la perizia dei periti Mencucci, Meloni e Zipoli. Inoltre, ancora una volta, con riferimento alla frase “Il contesto sembra chiaro: da una parte la Procura che spinge per il fallimento, dall’altra una cordata di soggetti che sembrano fare gli interessi dei creditori” si ribadisce che la società BTP spa non poteva essere dichiarata fallita secondo l’ordinaria procedura di fallimento, in quanto soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al dlgs. 270/1999 ed alla dichiarazione di insolvenza da tale normativa prevista; l’istanza di fallimento della Procura di Prato, riqualificata correttamente dal Tribunale, quale istanza per la dichiarazione di insolvenza non è stata respinta dal Tribunale, ma è divenuta improcedibile in conseguenza dell’apertura della procedura di concordato preventivo e dell’omologazione di quest’ultimo. Le due procedure sono infatti alternative: non è possibile dichiarare il fallimento, o l’insolvenza, di un’impresa, se vi è stata ammissione ed omologazione della proposta di concordato preventivo. Infine, si aggiunge, la Procura si è mossa per il fallimento di Btp su segnalazione dello stesso Tribunale, che aveva rilevato lo stato di insolvenza».
Quanto al secondo articolo, si chiede la rettifica della frase “Lo stesso Tony, nell’udienza di maggio dove si decideva sul concordato Btp, fece presente che c’era una perizia gonfiata, ma il concordato si fece lo stesso”. « L’udienza di maggio 2013, come detto sopra, non riguardava il concordato Btp, ma gli accordi di ristrutturazione delle imprese Immobiliare Ferrucci srl, Montevalori srl, Il Forte Spa e Euro srl. Il Procuratore alle udienze di maggio 2013 relative all’omologazione di tali accordi di ristrutturazione (e non del concordato Btp) ha fatto riferimento ad una perizia disposta dal proprio ufficio da cui sarebbe risultata la sopravvalutazione degli immobili, ma tale perizia non è stata prodotta dal pm e il tribunale non ha potuto esaminarla. Le decisioni dei giudici possono fondarsi unicamente sugli atti acquisiti al processo e non su fatti soltanto riferiti e non comprovati da documenti giustificativi. In ogni caso, come precisato nei decreti di omologazione, e per le motivazioni dettagliatamente esposte, la diversa valutazione di cui alla perizia menzionata (ma non depositata) dalla procura, tenuto conto di come erano stati strutturati gli accordi, non aveva alcuna incidenza sul giudizio di omologazione».
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