Sicurezza
Prato, lunedì 16 dicembre scade il saldo Imu 2013: chi deve pagare e chi è esentato
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, attraverso il ravvedimento operoso sanzione ridotta in caso di errori
PRATO. Lunedì 16 dicembre scade il saldo Imu 2013 e Comune e Sori informano i cittadini che è stato abolito il saldo per le seguenti tipologie di immobili: l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp; la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, purché non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e di polizia, forestale, vigili del fuoco e carriera prefettizia i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola, e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per tutti gli altri fabbricati, l’aliquota da applicare è pari allo 0,96 %, da versare esclusivamente al comune (cod trib. 3918 altri fabbricati - 3914 terreni- 3916 aree fabbricabili), tranne che per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, per i quali si deve versare l’imposta calcolata al 0,76% interamente allo stato (cod. trib 3925) ed il residuo 0,20% al comune (cod. trib. 3930). Per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non esenti dall’imposta, l’aliquota da applicare è pari allo 0.4% (cod. trib 3912).
Si ricorda che il versamento deve essere effettuato mediante il modello F24; in caso di errori nel versamento dell’acconto è possibile mettersi in regola mediante il ravvedimento operoso con il pagamento di una sanzione ridotta.
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