Il Tirreno

Prato

Conguagli del gas, occhio all’Iva

Un’esperta solleva il caso e Federconsumatori le dà ragione. Estra si difende

2 MINUTI DI LETTURA





PRATO. Occhio all’aliquota Iva applicata sui conguagli delle bollette. Dal primo ottobre è scattato l’aumento dell’Iva dal 21 al 22 per cento e un cittadino deve dotarsi di notevoli competenze fiscali per districarsi tra l’applicazione delle aliquote sulle bollette. A sollevare l’ultimo caso è la signora Marinella Russo, che ha ricevuto una bolletta del gas. È una normale cliente di Estra con qualcosa in più: è a capo di uno degli staff dell’Agenzia delle entrate e di tasse e numeri se ne intende.

Ha notato che nella sua bolletta l’Iva applicata al conguaglio del gas è al 22%. Si è ricordata di una circolare dell’Agenzie delle entrate (la n. 45 del 12 ottobre 2011) in cui si spiegava che i gestori al momento di calcolare i conguagli devono applicare l’Iva tenendo conto del periodo di riferimento: se i mesi prima dello scatto del 1° ottobre sono prevalenti rispetto a quelli dopo lo scatto, al conguaglio si applica l’Iva al 21% .

Estra si difende e contesta questa interpretazione: la norma distingue a seconda che il conguaglio sia a debito o a credito. Il criterio del periodo prevalente vale sono nel caso in cui l’utente abbia versato più del dovuto. Se invece il conguaglio è a debito, l'aliquota sulla differenza sarà del 22%. Quindi se io devo dei soldi a Estra si applica alla differenza il 22% di Iva, se Estra li deve a me si applica il 21% (se il periodo prevalente è prima dello scatto).

Chi ha ragione? Federconsumatori non ha dubbi: non esiste distinzione tra fatturazione a credito e a debito, per i conguagli conta solo il criterio del periodo prevalente. La signora Russo sarebbe nel giusto.

«L'aumento dell'aliquota - spiega il commissario di Federconsumatori Prato, Adriano Varocchi - ha comportato anche questa volta una serie di "trappole" per i consumatori, che hanno ragione a essere disorientati. Sarebbe stato più equo applicare l'Iva corretta a seconda dei periodi pre e post 1° ottobre. Ma sulla norma non ci possono essere dubbi».

«Invitiamo - prosegue Varocchi - tutti gli utenti che riscontrano sui conguagli un'aliquota del 22 per cento per periodi prevalentemente ante 1° ottobre a rivolgersi ai nostri uffici». (d.f.)

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Attenzione

Ritiro urgente nei supermercati Conad di albume d’uovo per rischio salmonella

di Redazione web