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Prato

Conguagli del gas, occhio all’Iva. Estra spiega: "I conti sono giusti". Ma Federconsumatori attacca

Danilo Fastelli
Conguagli del gas, occhio all’Iva. Estra spiega: "I conti sono giusti". Ma Federconsumatori attacca

Una dipendente dell’Agenzia delle entrate solleva il caso: Estra le ha applicato l’aliquota del 22% ma secondo lei avrebbe dovuto essere del 21. Per Estra il conteggio è quello giusto, per Federconsumatori ha ragione la signora

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Se in questi giorni avete ricevuto un conguaglio della bolletta del gas, inforcate gli occhiali e controllate l’aliquota Iva applicata. A mettere in guardia tutti i consumatori è una signora che di numeri se ne intende. La dottoressa Marinella Russo è a capo di uno dei team dell’Agenzia delle entrate di Prato e come molti ha appena ricevuto da Estra Energie un conguaglio della bolletta del gas (pubblicata in fondo a questa pagina).

Scorrendo il foglio si è accorta di qualcosa che la maggior parte di noi non avrebbe notato: l’aliquota Iva applicata è quella del 22% entrata in vigore il primo di ottobre. Ma una circolare dell’Agenzia delle entrate dava un’indicazione diversa: l’aliquota, secondo lei, avrebbe dovuto essere del 21. Pochi centesimi, forse, ma non si vede perché doverli regalare.

«Ho pensato che non tutti possono accorgersi di un dettaglio come questo - spiega - quindi volevo rendermi utile: ho chiamato Estra Energie raccontando quello che sto dicendo a lei. Mi hanno risposto che avevo ragione io, anche se aspetto ancora una risposta ufficiale». Estra adesso spiega che il calcolo effettuato è invece corretto. Per Federconsumatori, invece, ha ragione la signora.

Andiamo per ordine. Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate 45 del 12 ottobre 2011, richiamata in una più recente circolare 32 del 5 novembre 2013, ai conguagli si applica una norma ad hoc per l’Iva: a seconda del periodo a cui si riferisce il conguaglio, si applica il 22% se è prevalente il tempo successivo al primo ottobre, il 21% se viceversa i mesi precedenti al primo ottobre sono maggiori degli altri. Un esempio: per un conguaglio riferito ai mesi di agosto, settembre e ottobre dovrebbe applicarsi l’aliquota del 21% (due mesi prima, uno dopo il primo ottobre). Mentre nel caso della dottoressa Russo, sul conguaglio dei mesi luglio-agosto-settembre - quindi tutti precedenti al primo ottobre - è stato applicato il 22.

Dato che mai nulla è semplice, nella circolare si prevede un meccanismo a seconda che il conguaglio sia a debito o a credito: se l’utente ha versato nei mesi precedenti più del dovuto, la differenza sarà tassata a suo vantaggio, cioè al 21% nel caso in cui il periodo di riferimento prevalente sia precedente al primo ottobre. Viceversa, se il conguaglio è a debito: allora l'aliquota sulla differenza sarà del 22.

Secondo Estra dunque - in quanto stabilito sulla stessa circolare dell'Agenzia delle entrate citata - la norma sul periodo prevalente va considerata valida solo ed esclusivamente nel caso di conguagli a credito. Mentre per conguagli a debito - dove cioè il consumo effettivo è maggiore di quello presunto e il cliente deve ad Estra dei soldi - si applica l'aliquota sfavorevole.

Nel caso della bolletta in questione - proseguono gli uffici di Estra - essendo il periodo di fatturazione precedente al primo ottobre, è stata applicata l'aliquota del 21% sul consumo presunto, mentre l'aliquota del 22 riguarda solo la differenza tra il consumo presunto e il consumo effettivo.

In definitiva, dice Estra, il controllo che l'aliquota applicata al conguaglio in bolletta sia al 21% andrebbe fatto solo nel caso sia Estra a dovere dei soldi al cliente. Altrimenti è giusto tassare la differenza nel conguaglio al 22%.

Secondo Federconsumatori, invece, la normativa è chiarissima: non esiste distinzione tra la fatturazione a credito e quella a debito, per i conguagli vale semplicemente il periodo prevalente. Insomma: la signora Russo ha pienamente ragione. "L'aumento dell'aliquota - spiega il commissario di Federconsumatori Prato, Adriano Varocchi - ha comportato anche questa volta una serie di "trappole" per i consumatori, che hanno ragione a essere disorientati. Per questo riteniamo che sarebbe stato più equo applicare l'Iva corretta a seconda dei periodi pre e post primo ottobre. Ma sull'interpretazione della norma non ci possono essere dubbi". "Invitiamo - prosegue Varocchi - tutti gli utenti che riscontrano sui conguagli un'aliquota del 22 per cento per periodi che sono prevalentemente prima del primo ottobre a rivolgersi ai nostri uffici".

IL DOCUMENTO DEL 2011, QUANDO L’IVA PASSO’ DAL 20 AL 21 PER CENTO
Nel testo della circolare è specificato a pagina 14  che:

"Con la risoluzione 24 ottobre 1990, n. 571646, è stato precisato che, in sede di conguaglio, nel caso in cui l’utente abbia diritto ad una restituzione, l’aliquota IVA delle note di accredito deve essere quella originariamente applicata".

“Nel caso di bollettazioni su consumi presuntivi con applicazione di aliquote diverse, qualora i misuratori dei consumi non siano in grado di individuare quelli fatturati al 20 e quelli fatturati al 21 per cento, si ritiene che la corretta aliquota IVA da applicare agli accrediti debba essere determinata tenendo conto del periodo al quale il conguaglio si riferisce. In particolare, qualora nel periodo interessato dal conguaglio sia stata applicata, per la maggior parte di tempo, l’aliquota del 20 per cento (ad esempio nel caso in cui il conguaglio si riferisca periodo luglio-agostosettembre 2011), la nota di accredito dovrà essere emessa restituendo l’aliquota del 20 per cento. Al contrario si dovrà applicare l’aliquota del 21 per cento nel caso in cui nel periodo di riferimento del conguaglio sia stata applicata per la maggior parte del periodo stesso l’aliquota del 21 per cento (ad esempio, nel caso in cui il conguaglio si riferisca al periodo settembre-ottobre-novembre)".

L'ALIQUOTA "INCRIMINATA" RIPORTATA SULLA BOLLETTA DELLA SIGNORA RUSSO

bolletta

Cerchiato in rosso, il rigo in cui si specifica che l'aliquota applicata è al 22%. In alto a destra si può leggere il periodo di riferimento: da luglio a settembre.

Per contattare l'autore di questo articolo scrivete a d.fastelli@iltirreno.it.

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