Il Tirreno

Prato

Decreto sviluppo: operatori in allarme

Decreto sviluppo: operatori in allarme

C’è preoccupazione per le modifiche apportate alla disciplina della responsabilità solidale su appalti e subappalti

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Responsabilità solidale: c’è allarme tra gli operatori economici dell’area in merito alle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo alla disciplina della responsabilità solidale nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi. Nato principalmente per contrastare fenomeni di evasione fiscale nel settore edile, il provvedimento è stato esteso a tutti gli altri settori creando preoccupazione per un temuto appesantimento burocratico, soprattutto in un distretto dove il fenomeno del lavoro in conto terzi è la regola. «I casi possibili sono due – spiegano al servizio contabilità di Confartigianato Imprese Prato – il rapporto tra committente e appaltatore e quello tra appaltatore e subappaltatore». Nel primo caso, al committente è riservata una posizione di controllo che se non osservata è soggetta a pesanti sanzioni. Il committente deve, infatti, richiedere la documentazione attestante che le ritenute di lavoro dipendente e l'Iva scaduti alla data del pagamento del corrispettivo siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza può comportare una sanzione amministrativa nei confronti del committente per un importo da 5mila a 200mila euro. Nel secondo caso, quello del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, il primo risponde in solido con il subappaltatore nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto del subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima di saldare il subappaltatore, che gli adempimenti scaduti alla data del versamento siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore ha il diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti, che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore, sono notificati entro lo stesso termine anche all’appaltatore come responsabile in solido. «Quello che suggeriamo alle imprese – dicono al servizio contabilità di Confartigianato – è di richiedere sempre il modello in cui l’appaltatore o il subappaltatore certifica che i pagamenti relativi al lavoro in oggetto siano stati regolarmente versati». «Semmai – commenta il vicepresidente di Confartigianato, Moreno Vignolini – sarebbe utile uniformare tali modelli anziché dover far fronte per ogni lavoro a documenti diversi, considerando anche che noi terzisti non abbiamo spesso uffici amministrativi strutturati». Per informazioni: Meri Lomi, tel. 0574 656230 e Claudia Ferraro, tel. 0574 656202.

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