Il Tirreno

Prato

«Il Comune deve pagare»

di Eleonora Barbieri

C’è la sentenza del Tar per via Statale e via Ponte alla Furba

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POGGIO A CAIANO. Annullata l'ordinanza di rimessa in pristino delle opere abusive perchè generica e non supportata da sopralluogo, e condanna al pagamento di seimila euro più Iva e più il contributo previdenziale per gli avvocati. E' una doccia fredda per il Comune di Poggio, la sentenza del Tar depositata lo scorso 27 settembre. Si tratta della causa che il progettista, il costruttore, la ditta appaltatrice e i proprietari degli appartamenti realizzati in via Ponte alla Furba e in via Statale a Poggetto nel lontano 2002, hanno intentanto contro l'ordinanza di demolizione delle opere difformi rispetto all'autorizzato, emessa dall'ufficio tecnico il 5 aprile del 2011. L'architetto Alessio Alessi, progettista dell'immobile, la Gi.Si Immobiliare che ha commissionato la costruzione dell'edificio, la Omero srl che l'ha realizzato e tutti i cittadini proprietari degli appartamenti in questione, hanno impugnato l'ordinanza del Comune e il Tar gli ha dato ragione. Il motivo è semplice. L'Uffico tecnico ha emesso un provvedimento «indeterminato e generico perchè – si legge nel dispositivo della sentenza – non sono stati individuati gli abusi ritenuti sussistenti e le esatti parti dell'immobile che dovrebbero essere interessate dall'ordine di ripristino». Il Tar individua la causa di tale genericità: la mancanza di «un'autonoma istruttoria con adeguati sopralluoghi e rilievi per accertare e individuare gli abusi, basandosi esclusivamente su quanto risultante dalla domanda di attestazione di conformità presentata cinque anni dopo la variante finale del 2004, da uno dei condomi dello stabile per il proprio appartamento». E' proprio così che è nata la vicenda. Tre anni fa una delle residenti della palazzina, la signora Fierro, ha presentato richiesta di attestazione di conformità per la propria casa. A quel punto l'Ufficio tecnico ha ipotizzato abusi edilizi e oltre a negare tale attestazione, ha emanato un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino delle opere così come autorizzate, senza verificare di persona. Un atto che ha scatenato un effetto domino andando a coinvolgere anche progettista, costruttore, ditta appaltatrice e tutti i condomini. Da qui il ricorso al Tar che ha accolto i ricorsi ritenendo l'atto "illegittimo per difetto di istruttoria o di motivazione, per indeterminatezza e genericità dell'oggetto". Bocciata invece la richiesta di risarcimento danni non previsto in questo caso. Il Comune dovrà comunque versare seimila euro di spese di lite da dividere tra le parti ricorrenti. Inoltre per il Tar tali vizi impongono al Comune di ricominciare da capo, stavoltà però partendo da una definizione puntuale degli abusi con tanto di sopralluogo.

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