Trasporti
Passi carrabili Il giudice di pace annulla le multe
Ritenute illegittime le sanzioni fatte nel 2010 dalla polizia provinciale ad alcuni proprietari di terreni
PRATO. Sanzioni annullate e somme da restituire. Così ha deciso il giudice di pace Maria Antonietta Ronzoni che il 12 marzo scorso si è pronunciato in merito al ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Piccioli e Maurizio Briganti che assistevano alcuni proprietari di terreni confinanti con una strada privata che ha un accesso alla SP1 all’altezza di Risubbiani nel comune di Vernio. Il fatto risale al 2010 quando ad alcune decine di proprietari di terreni cominciarono ad arrivare le contestazioni da parte della Polizia provinciale. Nei verbali si contestava la violazione dell’art. 22 c.1 e 11 del codice della strada in quanto “trasgressori” e “proprietari solidali o locatari” per avere mantenuto in esercizio un passo carrabile omettendone la regolarizzazione entro il termine del 31/12/2006 come previsto da regolamento comunale per i passi carrabili approvato dal comune di Vernio con delibera di c.c. n.51 del 28/9/2005». Ad ogni persona è stata quindi irrogata la sanzione pecuniaria di 160,60 euro.
La Polizia municipale, a fronte delle numerose rimostranze sollevate dai multati, aveva spiegato che all’origine dei sopralluoghi c’era stato l’invio da parte del Comune di Vernio al competente ufficio della Provincia “Pianificazione e gestione del territorio”, una segnalazione scritta (corredata di fotografie) con richiesta di intervento perché la strada SP1, in località Risubbiani nel Comune di Vernio, era stata interessata da colate di fango e melma provenienti dal passo carrabile che aveva reso la viabilità molto pericolosa per la sicurezza dei cittadini».
I legali Piccoli e Briganti, nella loro memoria difensiva, hanno contestato le accuse mosse ai loro assistiti. In primo luogo, avendo presente il comma 1 dell’articolo 22 del Codice della Strada, che non si poteva legittimamente parlare nei loro confronti di “trasgressori” in quanto non solo loro non avevano aperto alcun accesso ma anche non avevano mai adottato alcun comportamento che potesse essere interpretato come «una tenuta in esercizio del passo carrabile». Nel caso specifico il terreno di questo persone si trova a quasi un chilometro di distanza dall’innesto dello stradello alla viabilità provinciale. I ricorrenti, si spiega, sono solo comproprietari di piccole particelle di terreni che, non vivendo da anni nemmeno a Montepiano, non utilizzavano nemmeno. Inoltre il fondo di cui sono in parte comproprietari non consente l’accesso allo stradello (c’è una scarpata ripida e alberi di alto fusto). Insomma, dal punto di vista della responsabilità oggettiva, i proprietari dei terreni risulterebbero quindi estranei. Contestata anche la questione relativa all’essere “proprietari solidali”. «La norma non prevede alcuna solidarietà. E inoltre così non è - ribadiscono i legali - perché i nostri ricorrenti non hanno ricevuto un’unica sanzione ma differenti verbali con altrettanti distinte sanzioni pecunarie». E’ questa, senza dubbio, è una delle storture più evidenti: cinque comproprietari, cinque sanzioni da 160,60 euro.
Il giudice di pace ha quindi annullato le sanzioni e disposto che la Provincia restituisca quando indebitamente incassato nel frattempo. Un pronunciamento favorevole ai cittadini multati che potrebbe sollecitare altri ricorsi.
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