Il Tirreno

Prato

Consiglio di Stato «Tia illegittima»

di Giovanni Ciattini
Consiglio di Stato «Tia illegittima»

Una recente sentenza ribalta il pronunciamento del Tar dando ragione agli Ordini professionali e torto al Comune

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PRATO

Sull’applicazione della Tia per gli uffici, agenzie e studi professionali tutto è stato rimesso in discussione dal Consiglio di Stato che, con la sentenza pronunciata l’8 novembre 2011 e depositata lo scorso 2 febbraio, ha accolto il ricorso presentato dal Comitato unitario professionisti contro il pronunciamento del Tar del 29 maggio 2007.

Oggetto del contenzioso promosso dagli ordini professionali pratesi (dagli ingegneri ai medici, dagli architetti ai commercialisti) le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale del 2005 e 2006 con le quali venne deciso di applicare la tariffa di igiene ambientale per le utenze non domestiche appartenenti alla categoria 11 nella misura più elevata possibile (2,475 euro al mq quadro per la quota fissa e 4,944 al mq per la variabile), con applicazione dei coefficienti massimi. Diverse le valutazioni di illegittimità proposte dai legali del Comitato unitario dei professionisti, tra queste quelle che alla fine è risultata vincente, mentre il Tar non l’aveva ritenuta fondata, è stata la mancanza di motivazioni. Ovvero, la giunta comunale non aveva spiegato, al momento in cui per le varie utenze non domestiche erano stati scelti i valori da applicare, tra il minimo ed il massimo, perché per gli studi professionali, uffici ed agenzie (categoria 11) era stato deciso di applicare il valore massimo. Respinte le altre considerazioni, questa è risultata quella più fondata: «L’individuazione dei costi da coprire - si legge nella sentenza - la loro ripartizione tra la categoria di utenza domestica e non domestica, l’articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, secondo la loro destinazione urbanistica è frutto di un ampio potere discrezionale dell’ente locale che non può intuitivamente sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo della motivazione, se non al costo di rinnegare i principi fondamentali di legalità, imparzialità e buon andamento che, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, devono caratterizzare l’azione amministrativa», Insomma, si sostiene, non si capisce quali criteri di scelta siano stati impiegati. Il Consiglio di Stato ha, quindi, annullato gli atti impugnati. Ora occorre vedere se Asm e Comune si opporranno nuovamente.

«Noi siamo convinti che siano stati seguiti criteri previsti dalla legge» commenta Sandro Gensini, direttore di Asm.

La parola fine, anche se il contenzioso legale non andasse avanti, appare dunque lontana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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