La manifestazione
LE NUOVE REGOLE
Ecco cosa sarà possibile fare da oggi
Va. Ce.
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Lavori in una abitazione 2 MINUTI DI LETTURA
PRATO. La variante al regolamento edilizio in vigore da oggi dà la possibilità di utilizzare a fine abitativi le porzioni immobiliari sottostante i tetti degli edifici residenziali - soffitte e sottotetti - già esistenti o in corso di realizzazione al 27 febbraio 2010, a condizione che rispondano, anche con interventi di recupero, alle seguenti caratteristiche: l'altezza media interna netta non deve essere inferiore a 2,30 metri, e la minima non inferiore a 1,50; per le camere da un letto il volume minimo dev'essere di 24,30 metri cubi, mentre per le matrimoniali o un soggiorno ne occorrono minimo 37,80. Per i locali di servizio, come i bagni, l'altezza media netta può essere ridotta a 2,10 metri e l'altezza minima a 1,30. Gli eventuali spazi di altezza inferiore dovranno essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, e l'uso ne sarà possibile se adibiti a guardaroba o ripostiglio. Il rapporto aereoilluminante, che prevede l'esistenza di finestre o abbaini a distanze precise, dovrà essere non inferiore a 1/16 della superficie netta, e nei locali di abitazione dovrà essere garantita l'aereazione naturale, mentre quella meccanica controllata sarà consentita solo nei locali di servizio. Se il rapporto aereo illuminante risultasse inferiore a 1/8, la ventilazione dovrà essere assicurata anche tramite l'apertura di nuove finestre a parete o sul tetto, sempre che tali interventi siano ammessi per l'edificio. Non possono essere modificate le altezze di gronda e colmo del fabbricato, salvo esecuzione di opere sulla copertura per il contenimento energetico; devono essere previste opere di isolamento termico; i sottotetti non possono costituirsi come nuove unità immobiliari autonome; gli ampliamenti dei sottotetti sono possibili solo in caso di unità abitative già esistenti direttamente collegate ad esse, e non possono superare la superficie netta dell'abitazione; l'intervento di ampliamento è consentito solo dove espressamente previsto e dove sia consentita la ristrutturazione a fini residenziali, nei limiti di legge. E' obbligatorio presentare denuncia di inizio attività quale intervento di ristrutturazione edilizia, e volumi e superfici recuperati a fini abitativi non rilevano ai fini della dotazione di parcheggi privati.
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