Lavorati in Cina ma made in Italy
Pasquale Petrella
Assolta a Livorno l'imprenditrice pratese Miliotti
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PRATO. Svolgere una parte del lavoro all'estero e proporre il prodotto finito col marchio «made in Italy» non è contro la legge. Con buona pace dei contoterzisti, da ieri c'è un'altra sentenza a fare da giurisprudenza. Un caso che, forse, non avrebbe dovuto neppure mai arrivare davanti al giudice, alla luce del Decreto Ronchi che entrerà in vigore dopodomani e che stabilisce che per avere il marchio «made in Italy» sarà sufficiente che solo due delle quattro fasi di lavorazione, siano svolte realmente in Italia. E, nel tessile, le quattro fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione. Il caso esaminato ieri dal giudice Giovanni Zucconi del Tribunale di Livorno e che vedeva imputata Barbara Miliotti, 32 anni di Prato, amministratore delegato della Marmi srl, difesa dagli avvocati Costanza Malerba e Federico Febbo si è chiuso con un'assoluzione piena: perchè il fatto non sussiste. Ma andiamo per ordine. La dogana di Livorno - che ha proceduto alla denuncia - il 19 settembre di due anni fa ispezionando un container che era appena sbarcato in porto e che conteneva giacche da uomo confezionate in Cina con il marchio "Eaton Firenze" e con la scritta "Made in China" all'interno della tasca, ritenne che si trattasse di un'etichetta ingannevole e denunciò la giovane imprenditrice, Barbara Miliotti. Ieri mattina il processo con l'audizione del funzionario della dogana che ispezionò i prodotti: 673 vestiti completi da uomo più 80 giacche. Poi c'è stato l'esame dell'imputata, che ha ribadito che il marchio "Eaton Firenze" era regolarmente registrato e che il prodotto veniva pensato in Italia e poi confezionato in Cina e che nessuno voleva comunque ingannare gli acquirenti. Alla fine il pubblico ministero, Paola Rizzo ha chiesto la condanna dell'imputata a 3 mesi di reclusione e 5mila euro di multa, ritenendo che si fosse cercato di far passare le giacche per un prodotto made in Italy. Lunga e circostanziata l'arringa della difesa, con l'avvocato Febbo che ha spiegato prima di tutto che l'etichetta diceva chiaramente che il prodotto era confezionato in Cina e che comunque, la legge sul Made in Italy, a parte i prodotti alimentari, permette di far eseguire all'estero, nell'ottica della delocalizzazione, alcune lavorazioni, sempre che l'ideazione del prodotto sia italiana. Sul caso specifico, la difesa dell'imprenditrice ha puntato molto sul fatto che «la Marmi srl sviluppa i modelli e il design degli abiti che sono prodotti, effettua la scelta dei tessuti e degli accessori e decentra solo la materiale produzione dei capi di abbigliamento in Cina; e la rispondenza della produzione ai criteri e ai parametri prescelti dall'impresa italiana è garantita attraverso controlli periodici effettuati sia dalla medesima signora Miliotti e da altri suoi collaboratori... che si recano periodicamente in Cina al fine di verificare che la realizzazione dei capi di abbigliamento sia effettuata secondo i modelli forniti e i tessuti selezionati dalla Marmi srl...» Alla fine il giudice ha ritenuto valide le tesi della difesa ed ha assolto l'imprenditrice pratese.
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