Lutto
Tapis roulant accelera da “solo”, sbalzato sul pavimento: fa causa alla palestra e ottiene il risarcimento
Il caso nel Pisano. Frattura dell’omero del braccio destro e intervento chirurgico seguito da terapia e riabilitazione
PONTEDERA. Lui aveva programmato l’allenamento sul tapis roulant impostando la camminata veloce. Passo dopo passo il ritmo era quello che voleva. L’altro, il macchinario, a un certo punto aveva deciso diversamente senza apparenti input esterni. E con un’accelerazione progressiva e non bloccabile, nonostante i tentativi di un’addetta, era partito con un aumento della velocità tale da lanciare l’uomo sul pavimento della palestra. Con un effetto spiacevole: la frattura del braccio destro.
Ora quell’incidente in una palestra del Pisano è diventato una condanna. La società (avvocato Silvia Puccini) dovrà versare 20mila euro circa all’ex cliente, difeso dall’avvocato Cristina Bibolotti, e oltre 5mila di spese legali.
L’infortunio risale al 18 gennaio 2019. All’epoca l’uomo aveva 65 anni. Dopo aver iniziato l’allenamento sul tapis roulant a velocità 4 (camminata veloce) il macchinario aumentava in automatico la velocità. Inutili i tentativi di abbassare l’andatura. Il pulsante stop non rispondeva ai comandi. Sbalzato indietro e soccorso da un istruttore e da un cliente, il 65enne era finito al pronto soccorso di Pontedera.
Frattura dell’omero del braccio destro e intervento chirurgico seguito da terapia e riabilitazione. Il mal funzionamento del macchinario era diventato la ragione di una causa per danni che in Tribunale si è conclusa con la condanna della società. Uno dei testi sentiti dal giudice, all’epoca istruttore in quella palestra, ha confermato l’aumento della velocità del macchinario. «Non era la prima volta che questo accadeva, è accaduto che per quei tapis roulant presenti in palestra la velocità aumentasse senza comando perché il sudore delle mani o gocciolante sullo schermo touch screen interferiva con i comandi; mi sono trovato presente a tali fatti». Il giudice ha accolto le ragioni del cliente che ha dimostrato il nesso causale tra aumento automatico della velocità di scorrimento e caduta, mentre la società «non ha offerto la prova contraria alla presunzione della sua responsabilità, di cui era onerata, cioè di aver adempiuto con la dovuta diligenza o che l’inadempimento era stato determinato da impossibilità prestazione derivante da causa ad essa non imputabile; anzi, è emerso che la situazione di pericolo si era già altre volte verificata».
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