Castelnuovo Valdicecina, l’istituto Diocesano obbligato a demolire 5 manufatti abusivi
Il Tar respinge il ricorso dell’ente contro l’ordinanza del Comune
CASTELNUOVO VALDICECINA. Comune contro Chiesa per alcuni manufatti in uso a una società sportiva che sarebbero stati costruiti senza alcun titolo edilizio.
Comune, clero e sport locale in un contenzioso finito davanti ai giudici del Tar per la presenza, ritenuta irregolare, di tre strutture in lamiera, una in legno e una in muratura su un terreno di proprietà dell’Istituto Diocesano di sostentamento del clero della diocesi di Volterra, ma in uso alla Gruppo Sportivo Sasso Pisano che schiera una formazione in Terza categoria.
Per il Tribunale amministrativo regionale quelle opere sono abusive e vanno demolite. Lo ha scritto senza sfumature nella sentenza con cui viene respinto il ricorso dell’Istituto Diocesano contro l’ordinanza emessa dal Comune di Castelnuovo Val di Cecina che ottiene anche il pagamento delle spese di lite per quasi 4mila euro a carico della proprietà dell’area su cui sono sorti i manufatti abusivi.
L’area oggetto del duello legale si trova in località “Le Doti” a Sasso Pisano, uno spazio utilizzato dal Gruppo Sportivo della frazione.
Succede che il Comune, dopo alcuni sopralluoghi, certifica l’origine abusiva delle cinque costruzioni tra lamiera, legno e muratura. E firma un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
L’istituto Diocesano impugna il provvedimento sostenendo «che tali opere non sarebbero classificabili come nuove costruzioni in quanto si tratterebbe di manufatti precari, appoggiati al suolo che non determinerebbero alcuna alterazione dell’assetto urbanistico dell’area e che sono opere pertinenziali». Non solo. I religiosi aggiungono che «le opere di cui all’ordinanza sarebbero state realizzate e utilizzate da un soggetto (Unione Sportiva Sasso Pisano) diverso dal proprietario dell’immobile asseritamente servito dalle opere abusive. Non abbiamo realizzato i manufatti in questione. Non possiamo, perciò, ritenerci, in alcun modo proprietario, né possessore o detentore, degli stessi».
Le ragioni dell’Istituto Diocesano non fanno breccia tra i giudici del Tar che nel respingere il ricorso annotano che «la vigente normativa prevede che l’ordinanza di demolizione debba essere notificata anche al proprietario delle aree in cui le opere insistono anche se non responsabile della loro abusiva realizzazione, dovendo lo stesso in tale qualità adoperarsi affinché le stesse vengano rimosse». A prescindere dall’autore dei cinque manufatti, il proprietario del terreno su cui sono stati costruiti ne risponde come responsabile in caso di abuso edilizio.
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