Il dolore
Crolla il ponte e il mezzo agricolo finisce nel fiume: Comune di Volterra condannato a risarcire
L’ente deve rimborsare il danno a un imprenditore
VOLTERRA. Il mezzo agricolo finisce nel letto del fiume per il crollo del ponticello su cui stava transitando. E il Tribunale condanna il Comune a risarcire l’agricoltore con una somma che supera i 35mila euro.
È la causa definita dal giudice Alessandra Migliorino a chiusura del primo grado di giudizio nell’azione legale avviata dall’imprenditore assistito dall’avvocato Paolo Cotza.
Nel contenzioso era stato coinvolto anche il locale Consorzio sul quale nel corso degli accertamenti sono state escluse responsabilità. Per il Tribunale è il Comune il soggetto giuridico in capo al quale compete la custodia del bene che la mattina del 16 agosto 2012 si sbriciolò (mai ricostruito) al passaggio di una mietitrebbia.
Il danno riconosciuto all’agricoltore è riferito ai costi sostenuti per la riparazione del mezzo che nel frattempo è stato venduto.
L’episodio era avvenuto mentre l’imprenditore per andare in una sua proprietà percorreva la Strada Vicinale Consorziata di Pretenzano ed attraversava con la propria mietitrebbia un “ponticello-guado”. Nel passaggio il manufatto aveva ceduto sul lato destro provocando la caduta del mezzo agricolo nel fiume Era.
Secondo l’esito della causa il Consorzio «ha negato la propria responsabilità assumendo che il “ponte” non rientrasse nella zona di gestione e manutenzione di propria competenza, aggiungendo che dalle mappe catastali risulta chiaramente come la strada consortile si arresti prima dell’attraversamento del fiume Era, con esclusione del tratto di attraversamento del guado per cui è causa».
Conclude la sentenza:«Del resto, il Comune che, anche in mancanza di una titolarità de jure, eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l’utilizzazione per il pubblico transito, ha l’obbligo di assicurare che l’uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l’inosservanza di tale obbligo. In definitiva, sebbene una strada sia di proprietà privata, ma ad “uso pubblico”, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere alla sua manutenzione, atteso che l’ente consentendo “alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata”, si assume anche l’impegno di accertare che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata e quindi potenzialmente pericolosa per veicoli e pedoni».
Pietro Barghigiani
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