Toscana
La figlia pattina e cade, lei chiede i danni al gestore ma viene condannata: il motivo
Incidente sulla pista di pattinaggio, respinta la richiesta danni al gestore
PONTEDERA. Un volo sulla pista di pattinaggio con la bimba che rovina sul ghiaccio e si frattura un femore. È il pomeriggio del 18 dicembre del 2016 quando nella struttura allestita dalla Hot Ice Village in piazza Dalla Chiesa l’infortunio a una bambina di 10 anni diventa una causa per danni. Che ora, a distanza di oltre sei anni, ha un primo verdetto. La mamma aveva chiesto un risarcimento di almeno 18mila euro al legale rappresentante della società di gestione della pista.
Alla fine il Tribunale non solo ha respinto la richiesta della donna, ma l’ha anche condannata a pagare oltre 3mila euro di spese di lite all’imprenditore accusato, per responsabilità oggettiva, di aver fatto indossare alla piccola scarponi con un difetto nei gancetti della chiusura. La sentenza del giudice Alessandra Migliorino in un passaggio sottolinea che «un genitore (o, comunque, un adulto, come nella fattispecie – atteso che la mamma, contrariamente a quanto dedotto nel proprio scritto difensivo, non era presente sul luogo del fatto) che accompagna un bambino in una pista di pattinaggio sul ghiaccio deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l’esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare».
Insomma, si deve mettere nel conto nel pattinare si può anche cadere. E non per questo la colpa è di qualcuno. Prosegue il giudice: «La fattispecie ci induce a riflettere sulla circostanza che la caduta di un bambino (di dieci anni di età) nel corso di una sessione di pattinaggio sul ghiaccio è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza, e ciò a prescindere dal grado di perizia o meno nello svolgimento di detta attività sportiva».
La pista era stata montata regolarmente e l’impianto perfettamente a norma. Nella richiesta danni la mamma della piccola pattinatrice, che fu operata alla gamba sinistra per la riduzione della frattura, aveva sostenuto che «uno dei due pattini si sganciava all’improvviso e la minore cadeva rovinosamente a terra». Solo che le testimonianze di chi era presente hanno rappresentato una situazione diverse. Una teste: «La bimba si è alzata per andare a pattinare e nessuna altra manovra è stata fatta. Mi sembra che la caduta è avvenuta dopo circa 10 minuti ossia dopo un giro completo della pista».
L’impianto era a posto, i pattini privi di difetti nell’allaccio e il gestore non aveva colpe sulla caduta della piccola utente.
Sintetizza la sentenza che «l’utilizzo delle piste artificiali di pattinaggio sul ghiaccio, a meno che non risulti provato che la stessa era difettosa e, come tale, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo corretto (il che non è stato neppure dedotto, nella specie, ed in ogni caso è da escludersi alla luce delle produzioni documentali della convenuta) , non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili piste sportive, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti». Niente risarcimento per la frattura da caduta sui pattini e conto da pagare, quello sì, al gestore della pista di pattinaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
