Truffa dei diamanti in Tribunale. Banca condannata a risarcire
Un cliente fa causa all’istituto di credito e ottiene oltre 35mila euro
BUTI. Gli proposero l’acquisto di diamanti come investimento alternativo e sicuro. Era il 2016 e il dipendente della banca di Buti, di cui era cliente da anni, lo convinse ad ascoltare un professionista della Intermarket Diamond Business a sottoscrivere un’operazione che nel giro di poco tempo a livello nazionale si rivelò truffaldina e di sicuro fallimentare.
Il risparmiatore butese, e come lui migliaia di investitori, nell’ottobre 2017 venne a sapere che le proposte commerciali delle pietre preziose erano una rimessa.
Gemme poco preziose
Motivo? Il valore dei diamanti venduti era, in realtà, molto inferiore a quello pagato.
Dopo essersi rivolto a un perito, il risparmiatore aveva così scoperto che il valore delle pietre acquistate non era di 48mila euro – i soldi messi fuori – ma di appena 19mila con un prezzo di rivendita sul mercato libero diminuito di un ulteriore 20 per cento, quindi 15mila. Nel frattempo nel 2019 era fallita la Intermarket Diamond Business.
Causa alla banca
Un ginepraio finanziario a cui il cliente della banca ha dato una risposta facendo causa all’istituto di credito che gli aveva consigliato l’investimento. Il Tribunale di Pisa – sentenza 18 del 2013 – ha riconosciuto le ragioni del risparmiatore condannando la sua banca a risarcirlo con circa 35mila euro, comprese le spese legali, pari alla differenza tra quanto pagato i due diamanti e il valore reale stimato da un professionista.
Istituto responsabile
«Non convince, ed è essenzialmente smentita dalle stesse difese della banca tanto in questa sede quanto in sede di procedimento sanzionatorio, la posizione di terzietà rispetto alla vicenda in esame – si legge nella sentenza – . Sussiste per converso, un evidente interesse economico della convenuta alla conclusione dei contratti di acquisto dei diamanti, vista la percezione di consistenti provvigioni (18 per cento) , con presumibili pressioni interne all’istituto nell’ottica di favorire la collocazione del prodotto, circostanza che si evince anche dal contenuto dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra le parti nel quale era previsto che la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto dalla società, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare alla società le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all’esatto ammontare dell’operazione».
Banca protagonista
Nell’escludere una corresponsabilità del risparmiatore nell’operazione, il Trbunale ribadisce che «il personale della banca ha recitato un ruolo da protagonista nel veicolare l’offerta, assumendo l’iniziativa di proporre il “prodotto” della società invitando i propri clienti nelle filiali, nelle quali i consulenti – avvalendosi della fiducia riposta nell’istituto e, presumibilmente, nella loro persona – hanno suggerito l’affare in questione». Non può dirsi, quindi, estranea o passiva alla vendita dei diamanti di valore inferiore a quella reale ai danni dei clienti.
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