Il Tirreno

Pontedera

DAL TRIBUNALE

Santa Maria a Monte, pino distrugge un'auto: ferita una famiglia. Ora arriva la decisione del giudice

Pietro Barghigiani
Il pino caduto a Santa Maria a Monte ha portato al risarcimento per la famiglia coinvolta (Foto di repertorio)
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Il pino caduto a Santa Maria a Monte ha portato al risarcimento per la famiglia coinvolta (Foto di repertorio)

L’episodio avvenne intorno alla mezzanotte del 3 febbraio 2013 in via Lungomonte: il forte vento fece crollare la pianta

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SANTA MARIA A MONTE. Un pino malato che in una notte turbolenta di acqua e vento franò su un’auto in transito. Al volante c’era un uomo di 34 anni, al suo fianco la moglie e sul sedile posteriore la figlia.

La chioma e parte del tronco finirono sulla parte anteriore e il tettino della Punto provocando lesioni ai coniugi oltre che a sfasciare l’auto.

A distanza di nove anni dall’episodio, il giudice del Tribunale di Pisa Iolanda Golia ha condannato il proprietario del fondo su cui si trovava il pino a risarcire la coppia per i guai fisici e i danni all’auto. Un conto totale, tra risarcimento e spese legali, che si aggira sui 18mila euro.

L’episodio avvenne intorno alla mezzanotte del 3 febbraio 2013 in via Lungomonte a Santa Maria a Monte.

Scrissero i vigili del fuoco nel verbale dell’intervento: «Un pino di proprietà privata era caduto sulla sede stradale mentre transitava un’autovettura e la chioma aveva coinvolto totalmente la stessa. I tre occupanti, padre madre e figlia, al nostro arrivo erano già usciti dall’abitacolo e stavano ricevendo le prime cure del caso da parte dei sanitari del 118».

Il proprietario dell’albero ha argomentato nella sua difesa che il maltempo e le condizioni meteo avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella caduta che, quindi, non poteva essere imputata a una sua negligenza nella cura del pino.

«Con riferimento allo stato della pianta, mentre dagli atti emerge in via indiziaria una non idonea manutenzione della stessa (verbale Vvf e foto versate in atti) il convenuto nulla ha documentato per smentire tale circostanza né l’istruttoria orale fornito prova certa e tranquillizzante dello stato “di salute” dell’albero oggetto di causa», si legge nella sentenza.

Il proprietario del fondo su cui si trovava il pino crollato sull’auto in transito «non ha, invece, fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del “caso fortuito” Il convenuto, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo, non fornendo prova che l’attore procedesse ad una velocità non consona, né che la causa del sinistro era da ricondursi ad un evento atmosferico eccezionale e imprevedibile in ragione del fatto che quella notte era in corso una tempesta con raffiche di vento vicine ai 100 Km/h di forza».

Per il giudice, quindi, l’obbligo di custodia del bene all’origine del danno espone il proprietario al pagamenti dei danni alla coppia centrata, ma non abbattuta, dal pino malato.


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