Il Tirreno

Pontedera

Convenzione milionaria del 2006 e niente case: ma il Comune si salva

M.B.
Convenzione milionaria del 2006 e niente case: ma il Comune si salva

Pontedera, il Tar dà torto alla società che doveva costruire ottanta appartamenti in Oltrera

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Pontedera. Una sentenza del Tar riporta d’attualità una vicenda che si trascina da oltre vent’anni, ovvero la (mancata) realizzazione di un comparto di edilizia economica e popolare in Oltrera, su un terreno di circa 5mila metri quadrati. Il bando era del 1999, e fu aggiudicato alla Castellani e Mazzanti per 99 anni, con l’obiettivo di realizzare tra l’altro un edificio con 80 appartamenti. Ma nel terreno furono trovati inquinanti e tutto si bloccò.

Il ramo d’azienda con il diritto di superficie e la convenzione per costruire l’immobile su quell’area è passato negli anni alla Sistemi Edili Integrati 2010 spa, ora in liquidazione, in concordato preventivo omologato, ed è questa società (avvocato Gaetano Viciconte), ad aver presentato ricorso. Il ricorso era contro il Comune di Pontedera (avvocato Domenico Iaria) e aveva la finalità, in via principale, di sentir dichiarare la nullità della convenzione stipulata in data 11 gennaio 2006 tra il Comune di Pontedera e la Castellani e Mazzanti srl, e di conseguenza la condanna dell'amministrazione comunale a pagare alla ricorrente, quale cessionaria, la somma di 1.468.448,11 euro, a titolo di danno emergente, nonché 1.390.000 euro a titolo di lucro cessante, oltre a 822,29 euro giornalieri per interessi passivi sulle voci di danno; in via subordinata, si chiedeva l’annullamento della convenzione stessa o la sua risoluzione e per inadempimento ovvero per vendita di aliud pro alio (in sostanza, di una cosa per un’altra).

Ma i giudici sono di diverso avviso e al termine di otto pagine di sentenza, rigettano il ricorso.

La sentenza

Si ricostruisce che durante l'esecuzione dei lavori era stata rilevata da parte della società Castellani e Mazzanti la presenza di inquinamento nel suolo, l’Arpat il 3 ottobre del 2006 trovò idrocarburi. Così la società Castellani e Mazzanti aveva sospeso il pagamento del dovuto al Comune e bloccata la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento. Da quel momento i lavori non sono stati più ripresi.

Secondo la ricorrente, il Comune, all'atto della conclusione della convenzione, doveva ritenersi a conoscenza dello stato d’inquinamento del comprensorio, in quanto l'Arpat, con nota del 20 luglio 2005 (il cui contenuto era stato ribadito con nota dell’8 agosto 2006), aveva già comunicato al Comune la necessità di procedere a un piano di caratterizzazione del sito.

Sulla base di tale assunto la stessa, con atto notificato il 15 dicembre 2008, ha citato il Comune di Pontedera dinanzi al Tribunale civile di Pisa chiedendo di annullare la convenzione e pagare i danni.

Il Tribunale di Pisa ha disposto una Ctu al fine di ricostruire le cause della contaminazione dell’area, le relative responsabilità e di determinare i possibili costi per la bonifica. La relazione peritale è stata depositata nel settembre 2010. Quindi, con sentenza n. 1049 del 22 ottobre 2019, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, vertendosi nella materia delle concessioni amministrative, rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel merito, sostiene il Tar, il ricorso è infondato. Si spiega, fra l’altro, che delle particelle cedute per la realizzazione del Peep, una, la 921 (di mq. 1.319), è risultata inquinata; le altre, 923 (di mq. 3.512) e 925 (di mq. 4), no. E che il 17 marzo 2009 il Comune di Pontedera propose alla Mazzanti di realizzare, sulla parte del terreno che non era risultata inquinata, ovvero sul terreno di circa 3.543 mq (rispetto ai 5.000 originari) corrispondente alla particella n. 923, un edificio con la stessa volumetria dell’intero lotto, 17.300 mc, o, rimettendo la scelta alla stessa società, un edificio con volumetria di 22.050 mc, previa variante al Peep che permettesse di raggiungere il 7° piano di altezza. Tuttavia tale proposta non è stata accettata dalla società Mazzanti.

Il punto chiave

Il punto è che dalla ricostruzione dei fatti non emerge la prova della consapevolezza da parte del Comune di Pontedera dello stato d’inquinamento della particella 921 al momento della cessione del diritto di superficie alla Castellani e Mazzanti (gennaio 2006). Infatti, le segnalazioni inviate dall’Arpat al Comune, nel luglio 2005 e nell’agosto 2006, si riferivano alla porzione di terreno non oggetto della convenzione edilizia. Ne deriva dunque che, venendo meno tale presupposto soggettivo, la convenzione non è annullabile né per dolo, né per errore.

Insomma, le domande tutte respinte, «comprese dunque quelle aventi contenuto risarcitorio, e quelle di tipo più propriamente restitutorio consequenziali alla pronuncia di risoluzione»; «restando salva la possibilità per la ricorrente di esperire, eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti (fra cui il venir meno della causa dello spostamento patrimoniale), la generale azione di indebito arricchimento per evitare che il Comune si arricchisca in suo danno di quanto corrisposto in adempimento della convenzione». Spese di lite compensate.M.B.

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