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Abusivi nella casa cantoniera, Ferrovie non può sfrattarli

Pietro Barghigiani
Abusivi nella casa cantoniera, Ferrovie non può sfrattarli

Il Tribunale accerta la proprietà dell’immobile, ma non obbliga la famiglia a uscire «L’anagrafe non basta, manca la prova dell’effettiva occupazione senza titolo» 

31 dicembre 2021
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Fauglia. Un giorno i responsabili della società che gestisce il patrimonio delle Ferrovie decidono di mandare alcuni addetti in via dei Poggetti.

È l’ottobre 2019. Lì, come in migliaia di altre strade, c’è una casa cantoniera.

Sono due unità abitative con un terreno a corredo. Doveva essere una ricognizione per capire l’entità di un patrimonio smisurato e non sempre messo a reddito. Diventa l’inizio di una causa legale.

Gli incaricati della proprietà prima leggono alcuni nomi sulla cassetta della posta.

Poi dopo aver bussato alla porta il sospetto si trasforma in sorpresa quando sull’uscio appare una coppia con due bimbi piccoli.

Originaria della Romania, hanno poi appreso nel corso delle indagini interne in Fs, la famiglia era entrata nella casa cantoniera senza un contratto d’affitto.

Non solo. I componenti avevano anche preso la residenza accertata, in seguito, all’anagrafe comunale con una visura del maggio 2020.

A parole è inutile chiarirsi e così Ferrovie dello Stato Spa cita in giudizio la famiglia romena davanti al Tribunale di Pisa.

Nel giro di un anno è arrivata la sentenza che dà ragione a metà al colosso del trasporto su rotaia il quale chiedeva anche la condanna degli occupanti alla restituzione dell’immobile. Sulla proprietà il giudice ha accolto la richiesta delle Ferrovie che, come risulta dai documenti, aveva acquistato il bene dal relativo legittimo proprietario. Sulla restituzione del fabbricato il Tribunale ha, però, risposto picche.

«Deve rilevarsi, di contro, la mancata prova dell’effettività dell’occupazione senza titolo affermata dall’attrice (Ferrovie Spa, ndr) – si legge nella sentenza – in questo senso, non è stata richiesta l’assunzione di alcuna prova. L’occupazione risulterebbe documentalmente provata solo da un rapporto di sopralluogo, prodotto dalla medesima parte attrice e solo da incaricati di questa sottoscritto, e dunque privo di valore probatorio. Non può ritenersi valere ai fini di detta prova la sola documentazione relativa all’iscrizione all’anagrafe dei convenuti (famiglia romena, ndr) quali residenti all’indirizzo corrispondente alla casa cantoniera, in quanto “qualora si proponga una domanda avente come fatto costitutivo la detenzione della cosa da parte del convenuto (nella specie, volta ad ottenere la condanna al rilascio di un immobile per occupazione senza titolo), incombe sull’attore l’onere di provare la natura del potere fattuale esercitato dalla controparte” (Cassazione sentenza n. 14640/2017). Laddove detta iscrizione, di per sé sola, neppure accompagnata dalla prova dell’attivazione di utenze, che pure l’attrice afferma sarebbero state intestate ai convenuti, o della stessa presenza fisica dei convenuti sui luoghi di causa, non vale a provare il potere di fatto esercitato sulla cosa».

Pietro Barghigiani

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