Sicurezza
I terreni restano all’ospedale grazie all’usucapione
Fucecchio, La sentenza del tar su una vicenda nata nel ’74
Fucecchio. Quei terreni a servizio dell’ospedale restano all’Asl, grazie all’usucapione. Lo ha stabilito il Tar della Toscana, che ha respinto il ricorso presentato da Gerardo Luigi Sica, Michela Sica e Patrizia Sica (avvocato Alberto Benedetti). Il ricorso era stato presentato contro l’azienda Usl Toscana Centro (avvocati Paolo Federigi e Liliana Molesti) e aveva l’obiettivo di accertare la presunta illegittima occupazione da parte dell’azienda Usl Toscana Centro dei terreni di Fucecchio catastalmente identificati al foglio 58, partt. 715 e 716 e per la condanna dell'Azienda a restituire gli stessi oppure a comprarli.
Nella sentenza si spiega che i signori Gerardo, Patrizia e Michela Sica sostengono di essere comproprietari dei due terreni, che furono occupati dal Comune di Fucecchio e che attualmente risultano utilizzati dalla Asl Toscana Centro con destinazione di accesso meccanizzato e collegamenti per la mobilità pedonale di servizio per la zona ospedaliera; questa occupazione avvenne in forza di un contratto di vendita stipulato nel 1974 fra il signor Vincenzo Sica (che ne era comproprietario) e l’ospedale S. Pietro Igneo; ma, aggiungono, quel contratto non avrebbe forza in quanto non trascritto e comunque non sottoscritto da tutto i comproprietari. Da qui, i signori Sica sostengono l’illegittimità dell’occupazione.
Ma, argomentano i giudici amministrativi, il ricorso è infondato in quanto è intervenuta l’usucapione del terreno da parte della pubblica amministrazione. Si fa notare inoltre che il contratto stipulato nel 1974 fra Vincenzo Sica e l’ospedale S. Pietro Igneo fu qualificato dalle parti come vendita con effetti immediatamente traslativi e stabilirono che tutti i suoi effetti decorressero immediatamente essendo rinviata a un momento successivo solo la riproduzione notarile del contratto. «Deve pertanto ritenersi che l’acquisizione della disponibilità dell’area sia avvenuta in forza di tale atto e abbia assunto la forma del possesso». Non importa neppure che, come sostengono i ricorrenti, i lavori che hanno trasformato l’area siano iniziati solo nel 2009. «Il possesso, infatti, non richiede necessariamente la manipolazione del fondo perché una volta acquisito è sufficiente la semplice possibilità di utilizzare il bene». Insomma, ricorso respinto, spese compensate.M.B.
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