Il Tirreno

Pontedera

tumore non rilevato in tempo 

Diagnosi sbagliata, ma sarebbe morta lo stesso: “mini” risarcimento

P.B.

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pontedera. L’errore medico è stato accertato. Solo che la svista del tumore nella sua forma più aggressiva non fu la causa della morte della paziente. Anche se la diagnosi fosse stata corretta fin da subito, la donna, colpita da una neoplasia ovarica, avrebbe comunque avuto un’aspettativa di vita limitata. E, quindi, per il Tribunale al marito non devono essere liquidati i 450mila euro chiesti al momento di citare in giudizio l’Azienda ospedaliera pisana nella cui struttura di Anatomia Patologica III nel novembre 2011 venne trattato il caso. Ma solo 15mila euro «a titolo di danno iure proprio da anticipata perdita del rapporto parentale».

Un risarcimento ridotto per il vedovo di una dipendente pubblica di Pontedera scomparsa a 52 anni nel 2013 con la motivazione che, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, il corso della sua esistenza non sarebbe cambiato anche se la diagnosi fosse stata tempestiva. La patologia non capita, il tumore di Krukenberg, è una di quelle sfide non ancora vinte dalla medicina. Il ritardo diagnostico invocato dal vedovo per chiedere un risarcimento coerente con la perdita di una moglie nel pieno della vita non è stato considerato collegato al decesso della donna. Sulla base della consulenza medica, il giudice Eleonora Polidori scrive: «Si deve ritenere provato l’errore medico nella mancata diagnosi del tumore di Krukenberg e ritenendo altamente probabile che, con una corretta e tempestiva diagnosi la morte, pur inevitabile, sarebbe stata ritardata di circa 8/10 mesi. Deve ritenersi provato che se fosse intervenuta la corretta diagnosi la morte non sarebbe stata evitata come esito finale della malattia, ma sarebbe comunque intervenuta successivamente (circa otto, dieci mesi dopo)».

Secondo i calcoli, molto ipotetici, dei professionisti incaricati del Tribunale l’impiegata «se la diagnosi fosse intervenuta correttamente sarebbe verosimilmente deceduta ai primi di maggio del 2014». Circa nove mesi dopo la scomparsa. Conclude la sentenza: «In assenza di parametri di riferimento, dovrà rapportarsi la liquidazione del danno alla riduzione del periodo di sopravvivenza provocata dall’errore medico, nel caso specifico 9 mesi. La ritardata diagnosi ha determinato (sempre su base probabilistica del “più probabile che non”) la perdita del rapporto con il coniuge per un periodo di circa 9 mesi – periodo che in ogni caso sarebbe stato caratterizzato, tanto per la paziente quanto per l’attore (marito, ndr) da gravi sofferenze».

P.B.

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