Attenzione
Assenza di comunicazioni e così scatta il reato
L’articolo 316 ter viene disciplinato dal codice penale con la seguente dicitura: «Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». Nel caso in questione l’imputato non aveva informato l’Inail del secondo matrimonio e, quindi, della perdita del diritto a usufruire della prestazione dell’istituto che si occupa degli infortuni sul lavoro.
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