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Pontedera

cassazi0ne: concorso di colpa del ciclista morto 

Omicidio stradale, processo da rifare all’automobilista

P.B.
Omicidio stradale, processo da rifare all’automobilista

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PONTEGINORI. Ci sarà un nuovo processo per stabilire l’entità della pena a carico di un giovane automobilista che in primo grado venne condannato in abbreviato a un anno per omicidio stradale.

Lo ha deciso la Cassazione accogliendo uno dei motivi del ricorso presentato dalla difesa di Niccolò Brunetti, 24 anni, di Certaldo. È fondata per gli ermellini l’ipotesi di un concorso di colpa del ciclista che venne travolto e ucciso dalla Fiat 500 condotta dall’imputato e per questo impongono un nuovo giudizio in cui la Corte d’Appello dovrà rivalutare il caso considerando la corresponsabilità della vittima. Era la mattina del 18 luglio 2016 quando il cicloturista danese Wilhelm Werne Danvogg, 71 anni, in vacanza a Pomarance con la moglie venne centrato dall’utilitaria guidata da Brunetti lungo la SRT 68 in direzione Saline di Volterra. Stava tornando al lavoro dopo un fine settimana trascorso insieme alla famiglia al mare, quando in prossimità di un tornante sulla via Volterrana preso la bicicletta del turista danese, finito sul ciglio della strada e morto sul colpo.

Il giovane, prima dell’impatto a seguito del quale è finito nei campi, con la sua Fiat 500 aveva sorpassato due auto, oltrepassando la linea di mezzeria e rientrando nella corsia di marcia per evitare un Suv che sopraggiungeva in direzione opposta. Brunetti procedeva a una velocità di circa 90 km/h. «Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata ha indicato in 60 km/h massimi la velocità adeguata, ovvero quella che, alla luce di tutte le circostanze del caso, risultava ex ante ragionevolmente in grado di evitare l’investimento, anche tenuto conto dell'imminenza della curva» scrive la Cassazione che sulla posizione del ciclista e il concorso di colpa aggiunge: «Giova ricordare che, sul punto, la sentenza di primo grado, pur nulla stabilendo al riguardo, dava atto di quanto rilevato dallo stesso perito, ingegner Ciccarelli, e cioè che il ciclista, nel percorrere il breve rettilineo in ascesa che collega le due curve presenti sulla strada in questione, viaggiava in prossimità del centro della propria corsia di marcia e non sul margine destro della carreggiata, come prescrive l’articolo 143, comma 2, codice della strada. Sul possibile concorso della persona offesa nella causazione dell’evento dovrà pronunziarsi la Corte di merito in sede di rinvio». —

P.B.

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