Il Tirreno

Pontedera

Le eccezioni 

I prodotti stranieri non sono obbligati a seguire le norme

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L’utilizzo e il rispetto degli obblighi collegati all’uso delle definizioni “pelle”, “cuoio”, “cuoio pieno fiore”, “cuoio rivestito”, “pelle rivestita” e “rigenerato di fibre di cuoio” vale solo per la produzione nazionale e la vendita in Italia dei prodotti italiani. La nuova disciplina delineata dallo schema di decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri non può infatti essere imposto ai materiali e agli articoli in vendita prodotti in altri paesi dell’Unione europea, in Turchia o fabbricati in paesi dell’area Efta (vale a dire Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) che fanno parte dello spazio economico europeo. Lo schema di decreto prevede una clausola di riconoscimento, che consente a queste produzioni di essere vendute in Italia senza sottostare ai nuovi obblighi di etichettatura. Allo stesso tempo, la medesima formula consente alle produzioni italiane con le nuove indicazioni di essere accettate e rispettate negli altri paesi.

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