Il Tirreno

Pontedera

la sentenza del tar 

Pacini, niente danni da risarcire al Comune «Mancano le prove»

Pietro Barghigiani

L’ente voleva 3,5 milioni dal ministero dei Beni culturali per i ritardi del vincolo sul cinema-teatro poi annullato

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Chiedeva un risarcimento di 3,5 milioni di euro a una pluralità di soggetti tra statali e clericali. Non otterrà niente perché non ha dimostrato il danno emergente, né il lucro cessante per dirla nel linguaggio da codice civile. Il caso è quello della ristrutturazione del cinema-teatro Pacini in piazza Montanelli. Un recupero lento e faticoso poi andato a buon fine, ma con ritardi all’italiana.

Il Tar ha respinto la richiesta danni presentata dal Comune di Fucecchio a una serie di enti ritenuti “responsabili”, nelle rispettive articolazioni, di uno stop durato circa due anni: ministero per i Beni e le Attività Culturali; ministero della Difesa, ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio, don Carlo Favilli, parroco del Santuario della Madonna delle Vedute; diocesi di San Miniato; parrocchie Santa Maria delle Vedute e di Santa Maria e San Rocco; Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero della diocesi di San Miniato. Nessuno si era costituito in giudizio. I giudici amministrativi hanno da una parte respinto e dall’altra dichiarato irricevibile il ricorso.

Finagen Spa, iniziale proprietaria dell’immobile, aveva ceduto il bene dopo una serie di passaggi intermedi a UniCredit Leasing Spa. Il privato aveva poi ceduto al Comune «il diritto al risarcimento del danno derivante dall’annullamento disposto dalla sentenza del Tar». Ecco perché l’azione legale porta la firma dell’amministrazione. La querelle nasce dallo stop imposto dalla Soprintendenza nell’estate 2002 del cantiere in piazza Montanelli. Gli esperti del ministero ritenevano che il complesso meritava di rientrare in un vincolo più ampio. Di qui la sospensione dell’opera, appoggiata anche dall’onorevole Vittorio Sgarbi, che innescò la battaglia legale. Alla fine il Tar aveva annullato la sospensione e i lavori erano proseguiti per poi concludersi tra favorevoli e contrari al piano di recupero. Il Tribunale amministrativo nel valutare gli atti è arrivato alla conclusione che non erano dimostrati il danno emergente e il lucro cessante. «In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di semplici prospetti del danno subito che non assumono neanche il valore di una perizia contabile giurata e che, a differenza di altra documentazione (ricevute di pagamento; fatture quietanzate), appaiono strutturalmente inidonei a integrare quella prova documentale dei maggiori esborsi effettuati che, per la giurisprudenza civilistica (ed oggi anche amministrativa), costituisce un passaggio necessario per il riconoscimento del credito risarcitorio».

Il danno lamentato non ha avuto il supporto delle prove e per il Tar la richiesta di 3,5 milioni di euro non può essere accolta. —

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