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Pontedera

La cassazione 

Marito morto in auto vedova “batte” l’Inail: ha diritto all’indennizzo

Pietro Barghigiani

Riconosciuto l’infortunio in itinere negato dall’istituto L’imprenditore stava andando a firmare un contratto

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pomarance. Sì all’indennizzo alla vedova di un imprenditore morto in un incidente stradale.

L’Inail per anni non ha voluto pagare non riconoscendo il cosiddetto infortunio in itinere.

Ma ora la Cassazione ha accolto il ricorso della moglie ribaltando la sentenza di secondo grado. Si torna in appello con una serie di paletti chiari nei princìpi fissati dalla Suprema Corte.

Elisa Severini ha diritto all’indennizzo per la morte del marito Giovanni Pisano, deceduto a 58 anni il 20 maggio 2013 sull’A12 a Collesalvetti al volante della sua Mercedes Glk.

Di origini campane, da anni trasferito a Volterra dove aveva iniziato a lavorare come agente della penitenziario, Pisano aveva vissuto a Pomarance prima di trasferirsi a Cecina dove si era risposato dopo aver divorziato dalla prima moglie.

Era un imprenditore conosciuto nel settore delle pulizie.

Dopo una vittoria in primo grado, la vedova in appello si era vista respingere l’indennizzo.

Adesso la Cassazione indica con precisione quale dovrà essere la futura sentenza della Corte d’Appello.

Nel verdetto cassato «si sosteneva che il caso di specie non potesse qualificarsi come infortunio in itinere non essendo il Pisano deceduto mentre si recava da casa al lavoro o viceversa, bensì mentre si recava dalla sede di lavoro all’Aci di Pisa per la firma di un contratto. In secondo luogo la Corte riteneva che firmare un contratto non fosse attività materiale, ma imprenditoriale che Pisano si recava a svolgere non già nella sua veste di dipendente ma in quella di rappresentante dell'impresa ovvero nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa Ciclat».

È stato provato che Pisano era «un lavoratore dipendente della Ciclat con qualifica di impiegato quadro, preposto alla gestione tecnica relativa ai servizi di pulizia "con pieni poteri ma con l’obbligo di relazionare nei dettagli il proprio operato al Cda" e come tale legittimato alla stipula del contratto di fornitura del servizio di pulizie con l’Aci di Pisa».

Per i giudici di legittimità la Corte d’Appello nel negare l’indennizzo alla vedova non «ha però considerato che anche all’attività lavorativa svolta dal Pisano, come quadro tecnico, fosse connaturato un potere di rappresentanza dell’impresa. Essa ha infatti trascurato di attribuire un qualsiasi effetto al concorrente contratto di lavoro e di considerare la sua proiezione sul terreno assicurativo».

In sostanza l’indennizzabilità del singolo infortunio, prosegue la Suprema Corte, «occorsogli soggiace alla verifica dell’esistenza del solo presupposto dell’occasione di lavoro; mentre non è condizionata alla verifica aggiuntiva della particolare natura dell’attività svolta in quel particolare momento rientrando nella protezione assicurativa qualsiasi attività riconducibile funzionalmente a quella di lavoro». —

Pietro Barghigiani

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