Il Tar boccia la scuola: «Criterio sbagliato, classi prime da rifare»
Il tribunale accoglie il ricorso dei genitori contro la graduatoria per il tempo pieno a Selvatelle e Santo Pietro: «La priorità alla data di nascita viola la Convenzione europea dei diritti umani»
CAPANNOLI. Le classi prime delle scuole primarie di Selvatelle e Santo Pietro Belvedere sono state assemblate in maniera irregolare. In particolare, non sono stati seguiti i criteri fissati dalla legge. Ma c’è di più. La sentenza con cui il Tar dà ragione alle due famiglie che si sono “ribellate” ai metodi utilizzati dalla dirigente dell’istituto comprensivo “Sandro Pertini” di Capannoli, dice addirittura che «le graduatorie relative alle iscrizioni alla scuola primaria di Selvatelle e Santo Pietro Belvedere per l’anno scolastico 2019-2020 sarebbero state formate in violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali».. La sentenza, poi, spiega in cosa ha sbagliato la dirigente: «Risulterebbe illegittima in particolare la scelta assunta dal dirigente scolastico di fare applicazione del criterio della priorità della data di nascita per ordinare, in lista e in ordine del loro accoglimento, le domande d’iscrizione presentate alla scuola primaria», dove viene effettuato il tempo pieno.
La preside, seguendo come criterio quella della data di nascita dei bambini richiedenti di iscrizione, ha inoltre violato le norme del consiglio d’istituto del “Pertini”. Ogni bambino, quando viene effettuata la domanda di iscrizione, accumula un punteggio, sulla base di diversi requisiti. A parità di punteggio, per decidere chi inserire prima in graduatoria, si deve procedere con il sorteggio. E non facendo riferimento alla data di nascita, come invece è stato fatto all’istituto “Pertini”. “Prevedere il ricorso al criterio della maggiore età – si legge ancora della pronuncia del Tar -, in luogo del sorteggio, ha avuto l’effetto di sovvertire radicalmente una disposizione e un criterio predisposto da un organo collegiale qual è il consiglio d’istituto».
Le composizioni delle classi effettuate dalla dirigente, Lidia Sansone, quindi, sono carta straccia. Annullate. E il Tar condanna anche l’istituto comprensivo a pagare 2mila euro, ovvero le spese processuali. Esultano i genitori, dunque. «Disattendendo il sistema del sorteggio, il dirigente scolastico ha di fatto riservato all’iscrivendo che risultava nato successivamente – scrive ancora il Tar – un trattamento deteriore, falsando la composizione della graduatoria con effetti imprevedibili e che impongono l’annullamento della disposizione. Il ricorso è fondato e vanno annullati i provvedimenti impugnati».
Il ricorso, per i genitori dei bambini “discriminati” dal metodo scelto dalla dirigente, è stato seguito dall’avvocato Samuele Cantini. A lui va il “grazie” delle famiglie coinvolte, che dopo un mare di battaglie e reclami ora vedono finalmente riconosciute le loro ragioni.
La diatriba legale è finita. Le classi sono da rifare. I genitori, lo dice la legge, avevano i loro buoni motivi per essere infuriati e per gridare all’ingiustizia. —
T.S.
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