Il Tirreno

Pontedera

codice peNALE 

Un reato punito con la reclusione fino a dodici mesi

1 MINUTI DI LETTURA





L’articolo 481 del codice penale recita: «Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro».

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

L'approfondimento
Bolkestein

Spiagge, indennizzi: così verranno risarciti i balneari che perdono le aste – Come si calcola il valore da rimborsare

di Matteo Tuccini