codice peNALE
Un reato punito con la reclusione fino a dodici mesi
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L’articolo 481 del codice penale recita: «Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro».
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