Il Tirreno

Pontedera

nel 2006 in corso matteotti 

L’esplosione nel palazzo fu causata da una bomba

P.B.
L’esplosione nel palazzo fu causata da una bomba

L’operaio ferito nell’episodio perse entrambe le mani Assolto in primo grado venne poi condannato in appello La Cassazione: reato prescritto

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CASCINA. Un’esplosione all’epoca misteriosa in un palazzo in Corso Matteotti con una conseguenza irreversibile: la perdita di entrambe le mani di un operaio. Conosciuto come pittore con un certo seguito a Livorno, sua città natale, Pier Luigi Niccolini, 79 anni, per quell’episodio ha dovuto subire due processi.

Si scopre ora, dal pronunciamento della Cassazione che annulla la sentenza d’appello per prescrizione, che il pensionato dopo essere stato assolto in primo grado a Pisa nell’ottobre 2012, nel novembre 2015 i giudici fiorentini lo avevano condannato a un anno e mezzo per il reato di illegale detenzione di un ordigno esplosivo. Per la Corte d’Appello non sarebbe stata, quindi, una fuga di gas da una bombola difettosa la causa della deflagrazione (alle 5 del 13 giugno 2006), ma lo scoppio di una bomba tenuta in mano dall’allora operaio della cooperativa “L’Arca”.

Scrivono i giudici della Suprema Corte: «Dall'istruttoria svolta in primo grado si era accertato - anche in virtù delle considerazioni svolte dai consulenti ascoltati nel corso del processo - che il Niccolini avesse detenuto fra le mani un ordigno micidiale, che tale ordigno fosse esploso per l'innesco intenzionale di una fiamma e non per altra qualsivoglia ragione; sarebbe stato altrettanto incontroverso che non vi era nessun'altra persona a quell'ora di notte nel disimpegno dove era accaduto il fatto, né vi era in atti prova alcuna, diretta o indiretta, che altri - diversi dal Niccolini - avrebbe potuto concretamente portare in quell'ambiente l'ordigno medesimo. Ne era conseguita la pronuncia di responsabilità dell'imputato per l'indicato titolo di reato». Se non fosse arrivata la prescrizione a cancellare tutto, la sentenza di secondo grado sarebbe comunque stata annullata per un nuovo giudizio. Il motivo: «La Corte fiorentina avrebbe dovuto dare conto delle ragioni per cui, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, non intendeva disporne la rinnovazione dibattimentale». —

P.B.

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