Il Tirreno

Pontedera

la sentenza 

Non era sulla ciclabile risarcita solo al 50%

Non era sulla ciclabile risarcita solo al 50%

L’incidente causato da un’auto che usciva in retromarcia  Il giudice: non solo le vetture devono rispettare il Codice

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PISA

Chi esce da un parcheggio deve naturalmente stare molto attento a non investire chi si trova in mezzo alla strada, ma non è detto che chi viene investito abbia del tutto ragione. E i ciclisti devono rispettare il Codice della strada come tutti gli altri; in particolare, se c’è una pista ciclabile devono usare quella e non la carreggiata destinata alle auto.

Se ne è accorta a proprie spese una donna che, a bordo di una bicicletta, aveva riportato gravi lesioni dopo essere stata gettata per terra da un’auto al parcheggio di un supermercato: in giudizio si è vista dimezzare il risarcimento chiesto (quasi 12mila euro).

Il caso è stato discusso davanti al giudice di pace pisano Dario Bongiorno (sentenza 667/17). La ciclista era rappresentata in giudizio dall’avvocato Francesca Nasoni.

L’incidente avvenne nel 2013 a Uliveto Terme nel comune di Vicopisano: la conducente di un’auto, durante la manovra in retromarcia di uscita da un parcheggio a lisca di pesce, urtava la bici che stava transitando sulla stessa strada provocandone la caduta. L’automobilista, spiega il giudice accogliendo la tesi dell’avvocato della ciclista, ha violato il Codice della strada perché non aveva guardato con sufficiente attenzione che la strada fosse sgombra. L’assicurazione aveva sostenuto in giudizio che la ciclista sarebbe caduta da sola per la perdita di equilibrio mentre l’auto era ferma, ma la versione della caduta accidentale non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni.

Secondo il giudice, quindi, c’è una manifesta responsabilità della conducente dell’auto «ove si consideri che la stessa nell’esecuzione della manovra di disimpegno dal parcheggio, peraltro effettuata procedendo in retromarcia, omise le necessarie cautele per impedire l’incidente e quindi violò le specifiche regole di condotta dettate dalle Codice».

Di qui la condanna al risarcimento dei danni.

Ma perché il giudice ha accordato soltanto il 50% della cifra richiesta? Il dottor Bongiorno rileva che anche la ciclista doveva dimostrare di essersi attenuta alle norme sulla circolazione stradale e di aver tenuto una condotta di guida prudente. E sotto questo aspetto il comportamento della donna investita «non va esente da censura – si legge in sentenza – per non aver utilizzato la pista ciclabile presente sulla stessa via sul lato opposto ai parcheggi». La presenza della pista ciclabile è stata documentata, dimostrata e non contestata. –

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