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Una distinzione tra i beneficiari introdotta 10 anni fa

La legge istitutiva del fondo integrativo all'affitto non prevedeva distinzioni tra cittadini e stranieri e neppure si menzionavano requisiti legati alla durata della residenza sul territorio...

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La legge istitutiva del fondo integrativo all'affitto non prevedeva distinzioni tra cittadini e stranieri e neppure si menzionavano requisiti legati alla durata della residenza sul territorio nazionale e regionale. Dieci anni dopo, la legge 133/2008, ha introdotto una distinzione tra i conduttori beneficiari, richiedendo requisiti ulteriori ai soli cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea. La miccia che ha portato alla sentenza (n.166/2018, pubblicata il 20 luglio) della Corte Costituzionale, si è accesa al tribunale di Milano ed è stata innescata da una donna salvadoregna che si era vista negare il contributo all'affitto.

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