Sicurezza
Cita il datore di lavoro, ma perde la causa
Il dipendente di un noto supermercato aveva avuto un infortunio ed era già stato risarcito dall’Inail
PONTEDERA. Un dipendente di un noto supermercato della zona di Pontedera, nell'anno 2007, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, sostenendo di aver riportato postumi permanenti pari a circa il 20%, si rivolgeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa per ottenere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni ulteriori, quantificati in 80.000 euro rispetto a quanto risarcito dall'Inail l’infortunio. Tale possibilità è riconosciuta al lavoratore dall'articolo 10 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 allorché venga accertata la responsabilità del datore del lavoro e il risarcimento del danno, calcolato secondo i criteri civilistici, superi l'ammontare dell'indennità liquidata dall'Inail al lavoratore (cosiddetto danno differenziale). Nel caso spcificio la responsabilità del datore di lavoro non era in discussione: il lavoratore, adibito ad altre mansioni, mentre provvedeva al montaggio di pannelli pubblicitari utilizzando un carrello elevatore assemblato artigianalmente con un cestello porta persone, cadeva a terra dall'altezza di cinque metri riportando lesioni personali. Il datore di lavoro incaricava della propria difesa l'avvocato Valerio Valori dello Studio Legale Valori Scali & Associati di Santa Croce Sull'Arno. Il legale approntava le difese del proprio assistito non contestando la responsabilità del datore di lavoro, che appariva assolutamente pacifica, contestando, invece, la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni formulata nei confronti del proprio cliente. Lo stesso articolo 10 del Dpr n. 1124 prevede, infatti, che «non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto».
Espletata la consulenza tecnica disposta dal giudice del lavoro, risultava accertato che i postumi permanenti derivanti dall'infortunio subito dal lavoratore erano pari a meno della metà rispetto a quelli lamentati dal lavoratore stesso che lo avevano portato a formulare la richiesta di risarcimento per l'ammontare sopra indicato. Da ciò derivava che la somma corrisposta al lavoratore da parte dell'Inail era pienamente risarcitoria è non vi era spazio per il riconoscimento del cosiddetto danno differenziale a carico del datore di lavoro. Il giudice, pertanto, con sentenza dei giorni scorsi, ha respinto la domanda del lavoratore condannandolo a pagare le spese processuali a favore del datore di lavoro nonché delle altre parti chiamate in causa da quest'ultimo (Inail e compagnia di assicurazione del datore di lavoro) per essere garantito e tenuto indenne nell'ipotesi in cui la domanda di risarcimento del lavoratore fosse stata accolta.
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