La manifestazione
Travolta in auto dalla frana imprenditore deve risarcire
Per il giudice lo smottamento si staccò dal terreno di Giovanni e Luciano Barachini e la responsabilità dei danni arrecati alla donna non è della Provincia
CALCINAIA. Devono pagare i danni per le lesioni all’automobilista travolta dalla frana vicino al Ponte alla Navetta tra Calcinaia e Santa Maria a Monte. La Cassazione ha respinto il ricorso di Giovanni e Luciano Barachini, noto imprenditore calzaturiero e tra i soci del Pontedera calcio, proprietari del terreno sgretolato.
Nei tre gradi di giudizio i Barachini si sono visti respingere le loro ragioni. Avevano tirato in ballo come responsabile dello smottamento la Provincia, ma la tesi non è mai stata accolta.
Davanti alla Suprema Corte hanno sostenuto che «la titolarità della scarpata, da cui era provenuta la frana, spettava alla Provincia e che quindi fino al ciglio superiore della scarpata la collina che si affacciava sulla strada doveva considerarsi parte della strada medesima, e dunque nella custodia della Provincia, soggetto obbligata alla manutenzione». Versione non accreditata.
I danni per le lesioni provocate nell’incidente a un’automobilista che si trovava a passare dalla via Francesca sono, quindi, a carico loro.
I giudici dell’appello affermarono che i Barachini «non avevano contestato che la frana si fosse staccata dal terreno di loro proprietà».
Inoltre, la sentenza precisava «a questo proposito che sulla base delle relazioni tecniche era da escludere l’impossibilità di approntare una struttura per la regimentazione delle acque superficiali di ruscellamento (causa principale del dissesto, una volta che il sentiero all’interno dell’area boschiva aveva perso completamene la funzione di canale drenante delle acque meteoriche), anche alla luce di ordinanze sindacali previamente emanate e non ottemperate.
Sicché per un verso non aveva ragion d’essere il riferimento alla condizione dell’intero territorio collinare ed alla necessità di un intervento dell’ente pubblico, per l’altro non era stato provato che la situazione di pericolo non fosse eliminabile se non a condizione di mezzi di intervento straordinario».
Non solo. Aggiunse il giudice di appello «che ai fini di un esonero da responsabilità non poteva essere invocata l’asserita perdita della custodia in forza dell’emanazione del decreto dirigenziale della Provincia di occupazione temporanea in via d’urgenza perché, in mancanza di verbale di immissione in possesso, non era provato che all’atto era seguito l’effettivo spossessamento e l’acquisto della materiale disponibilità del bene da parte dell’amministrazione provinciale». (p. b.)
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