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Pontedera

causa contro il comune 

«Segnaletica insufficiente» Ma il Tribunale gli dà torto

SANTA CROCE. Il Tribunale di Pisa ha respinto la domanda formulata da un automobilista contro il Comune di Santa Croce che è stato quindi condannato a rifondere all’amministrazione le spese legali. L’...

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SANTA CROCE. Il Tribunale di Pisa ha respinto la domanda formulata da un automobilista contro il Comune di Santa Croce che è stato quindi condannato a rifondere all’amministrazione le spese legali.

L’automobilista affermava di aver avuto un sinistro perché non si era fermato ad uno stop per la mancanza di adeguata segnaletica posta su via che stava percorrendo ed, in particolare, per l’assenza di segnalazione di incrocio con altra via, nonché per l’assenza di segnaletica orizzontale di stop, mentre la segnaletica verticale di stop era coperta da alcuni camion in sosta. Pertanto, secondo l’automobilista, la responsabilità del sinistro gravava sul Comune ex art. 2043 del codice civile, quale custode della strada per non aver installato una segnaletica orizzontale e una segnaletica verticale adeguatamente visibile. L’automobilista lamentava quindi danni alla vettura per un importo rilevante.

L’amministrazione comunale era difesa dall’avvocato Valerio Valori dello Studio Legale Valori Scali & Associati di Santa Croce.

Il Tribunale, accogliendo le difese dell’avvocato del Comune, nel respingere la domanda dell’automobilista, sosteneva che non ricorrevano nel caso di specie elementi di dolo o di colpa in capo al Comune, tali da determinare a suo carico un titolo di responsabilità ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 2043 del codice civile, sussistendo sufficiente segnaletica presso la strada (segnale di stop verticale); sempre secondo il Tribunale, d’altra parte, come ribadito anche dalla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “la responsabilità del custode non sussiste in tutti i casi in cui sia ravvisabile un nesso di collegamento eziologico diretto tra il danno e un fattore sopravvenuto, di per se sufficiente ed idoneo a determinare l’evento, imprevedibile ed incontrollabile da parte del custode, che elida il nesso di derivazione causale fra sinistro e res in custodia; la circostanza che dei camion parcheggiassero in zone vietate, e rendessero così non visibile il segnale di stop, non può considerarsi elemento controllabile dall’amministrazione comunale, e ciò in quanto non si può ritenere esigibile, da parte dell’ente, una condotta che si sostanzi nel presidio continuo di una strada (. . .) a ciò si aggiunga come proprio la presenza di camion in sosta irregolare, avrebbe dovuto indurre una maggiore prudenza nell’affrontare l’incrocio, non conoscendo il conducente lo stato dei luoghi».

L’automobilista ha deciso di proporre appello. La causa di appello è tuttora in corso.



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