Il dolore
Ma il giudice critica le accuse della Procura
Il legale dell’Istituto invece preferisce non rilasciare dichiarazioni, ma gli avvocati preparano l’Appello
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LIVORNO . L’avvocato Antonio Cariello, contattato in qualità di legale della Cassa di Risparmio di San Miniato, preferisce non commentare la sentenza nella quale la filiale livornese dell’istituto viene descritta come la base del raggiro.
Gli altri difensori dei sei imputati condannati, invece, sono già al lavoro per presentare appello alla sentenza di primo grado, soprattutto all’indomani della lettura delle motivazioni che a loro avviso «fanno acqua da più parti», in particolare per quello che riguarda l’ipotesi della truffa e quella dell’estorsione. Soprattutto perché, nonostante la sentenza di condanna dello scorso maggio, è lo stesso tribunale, nelle motivazioni, a criticare l’operato della Procura.
«Deve innanzitutto osservasi – scrive Maria Giuliana Civinini, presidente del Tribunale – come i capi d’imputazione su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi non appaiano rispondere alla miglior tecnica di redazione delle incolpazioni, da un lato potendo apparire generici, dall’altro fin troppo minuziosi e in alcuni casi sovrabbondanti (le distrazioni del reato di bancarotta). Tale sorta di strabismo accusatorio – si legge ancora – ha fatto oggetto della discussione di gran parte dei difensori degli imputati che hanno tentato di ridurre l’oggetto del processo su cui misurare la corrispondenza tra accusa e decisione – specialmente per quel che concerne l’imputazione di truffa – negli stretti confini di dettagliate condotte».
In particolare il giudice spiega come la contestazione iniziale « sarebbe secondo la difesa , troppo generica per poter includere eventuali condotte del direttore della banca Bracci o del progettista Lotti, se non addirittura e in generale irrilevante dal punto di vista della fattispecie contestata, mentre una lettura più ampia si tradurrebbe in un’incertezza dell’imputazione tale da violare il diritto di difesa».
Detto questo, però, il collegio ritiene che «la costruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica non debba essere fatta limitando la cognizione solo ad alcuni spezzoni della vicenda, ma estendendola a tutti gli elementi che emergono dalla combinazione fattuale di tutti i capi d’imputazione e dal complessivo tenore del decreto che dispone il giudizio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA .
Gli altri difensori dei sei imputati condannati, invece, sono già al lavoro per presentare appello alla sentenza di primo grado, soprattutto all’indomani della lettura delle motivazioni che a loro avviso «fanno acqua da più parti», in particolare per quello che riguarda l’ipotesi della truffa e quella dell’estorsione. Soprattutto perché, nonostante la sentenza di condanna dello scorso maggio, è lo stesso tribunale, nelle motivazioni, a criticare l’operato della Procura.
«Deve innanzitutto osservasi – scrive Maria Giuliana Civinini, presidente del Tribunale – come i capi d’imputazione su cui il collegio è chiamato a pronunciarsi non appaiano rispondere alla miglior tecnica di redazione delle incolpazioni, da un lato potendo apparire generici, dall’altro fin troppo minuziosi e in alcuni casi sovrabbondanti (le distrazioni del reato di bancarotta). Tale sorta di strabismo accusatorio – si legge ancora – ha fatto oggetto della discussione di gran parte dei difensori degli imputati che hanno tentato di ridurre l’oggetto del processo su cui misurare la corrispondenza tra accusa e decisione – specialmente per quel che concerne l’imputazione di truffa – negli stretti confini di dettagliate condotte».
In particolare il giudice spiega come la contestazione iniziale « sarebbe secondo la difesa , troppo generica per poter includere eventuali condotte del direttore della banca Bracci o del progettista Lotti, se non addirittura e in generale irrilevante dal punto di vista della fattispecie contestata, mentre una lettura più ampia si tradurrebbe in un’incertezza dell’imputazione tale da violare il diritto di difesa».
Detto questo, però, il collegio ritiene che «la costruzione dei fatti e la loro qualificazione giuridica non debba essere fatta limitando la cognizione solo ad alcuni spezzoni della vicenda, ma estendendola a tutti gli elementi che emergono dalla combinazione fattuale di tutti i capi d’imputazione e dal complessivo tenore del decreto che dispone il giudizio».
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