La manifestazione
L’ex necroforo non deve risarcire lo Stato
Era finito alla Corte dei Conti per una vicenda legata al regalo di lastre di marmo ma per i giudici contabili la Procura non ha dimostrato il danno erariale
CASTELFRANCO. L’ex becchino del cimitero di Castelfranco di Sotto non deve risarcire lo Stato. Non deve restituire 113mila euro alla Guardia di Finanza. La Corte dei Conti non ritiene che la Procura della magistratura contabile abbia dimostrato il danno erariale causato dall’ex dipendente pubblico. Anzi: nella recente sentenza la Corte dei Conti ritiene che il pm contabile «non abbia fornito alcuna prova della sussistenza» del danno erariale ipotizzato. E quindi dichiara «prescritta» l’azione esercitata dal procuratore regionale nei confronti di Osvaldo Bachi da Calcinaia.
Con queste parole si chiude una vicenda che per anni ha visto al centro, prima in sede penale, e poi in sede contabile, l’ex necroforo. Secondo quanto ricostruisce la Corte dei conti nella sentenza, i «fatti dannosi» sarebbero stati «correlati alla produzione di un cosiddetto danno da disservizio, attribuito a titolo doloso (a Bachi) dal 1995 al 2001» e quantificabile con gli stipendi percepiti in quegli anni. La sua condotta sarebbe stata ricostruita - cita la magistratura contabile - sulla base della sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 settembre, trasmessa al pm contabile il 19 marzo 2014. Proprio da questa ricostruzione emerge come la ditta SB Marmi, che lavorava nel cimitero di Castelfranco di Sotto, dal 1995 al 2000 «elargisse una commissione in natura, pari al 10% al Bachi: gli veniva regalata una lastra copri loculi ogni 10 installate dalla ditta in occasione di inumazioni effettuate. Ma nel maggio 2000, la ditta vincitrice di un appalto di servizio nel cimitero cessò tale illecita consuetudine e anzi il comportamento del necroforo venne segnalato all’autorità giudiziaria». Da lì partì l’indagine e il processo.
Ricevuta la contestazione del danno erariale, al termine del processo penale, Bachi - tramite i propri legali, a marzo replica che «il bene ricevuto (la lastra di marmo) è frutto di un accordo), per l’attività di preparazione dell’allocamento della lastra marmorea dei loculi, attività che rientra nei suoi obblighi di servizio». Pertanto, ritiene improcedbile la richiesta di risarcimento fra l’altro per «insussistenza del danno contestato, mancata prova del danno da disservizio, intervenuta prescrizione». Il pm, però, insiste nella tesi e nella richiesta di risarcimento dei 113mila euro.
La Corte dei Conti dà ragione a Bachi. Dice che la richiesta del pubblico ministero non può essere accolta perché per i fatti contestati fra il 1995 e il 2000, come sottolinea la Corte d’appello, è «intervenuta la prescrizione». Per il reato di tentata concussione contestato dopo il 2001 (all’appalto alla ditta, concessionaria dei servizi cimiteriali), di nuovo, è intervenuta la prescrizione. Inoltre il pm non avrebbe dimostrato il danno da disservizio che nel caso specifico sarebbe dovuto coincidere «sull’efficacia ed efficienza della manutenzione del locale cimitero». Bachi - si legge nella sentenza - «doveva svolgere attività di manutenzione e prestare una sorta di assistenza preliminare e successiva alla fase di inumazione alla ditta incaricata di collocare le lastre di marmo ai loculi». Tale attività - evidenzia la Corte - «veniva fino a un certo momento svolta dal convenuto previo accordo bonario, sicuramente improprio, di “fluida” collaborazione per la quale riceveva la lastra omaggio ogni 10 assistenze prestate. Ma il pm non ha fornito le prove - conclude la sentenza - che attestino che il convenuto non abbia svolto le prestazioni lavorative a lui attribuite, facendo venire meno il vincolo fra “prestazione lavorativa resa e stipendio corrisposto”». (i.b.)
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