Il Tirreno

Pontedera

Ditta risarcita 29 anni dopo l’incidente

Ditta risarcita 29 anni dopo l’incidente

La Corte d’appello le ha riconosciuto circa 28mila euro, decisiva una sentenza della Cassazione

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PONTE A EGOLA. Una ditta di Ponte a Egola si è vista riconoscere un risarcimento di circa 28mila euro a distanza di 29 anni dal fatto.

La ditta, assistita dall’avvocato Valori dello studio legale Valori Scali & Associati, promosse una causa civile dopo un incidente stradale (il 26 ottobre 1987) a causa del quale un dipendente nonché socio dell’azienda riportò una invalidità permanente che gli impedì di continuare a lavorare e costrinse l’azienda ad assumere due dipendenti. Il 4 aprile 2008 il Tribunale di Pontedera respinse la domanda formulata dalla ditta. L'investitore e la di lui compagnia di assicurazioni (le controparti) avevano eccepito che il diritto al risarcimento del danno a seguito del sinistro stradale si era prescritto perché la richiesta danni era stata formulata dalla ditta più di due anni prima che la stessa si fosse rivolta all'avvocato Valori per iniziare la causa.

Nel corso del giudizio il legale, per conto della cliente, aveva sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle controparti, affermando che l'articolo 2947 secondo comma codice civile prevede sì che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in due anni, ma al terzo comma stabilisce che, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Nel caso di specie, le gravi lesioni integravano il reato di lesioni personali per il quale la legge penale prevede una prescrizione più lunga. Ma poco prima della decisione del Tribunale, la Cassazione fece un distinguo: seppur deve applicarsi il termine di prescrizione più lungo anche nel processo civile se il fatto costituisce reato, tale regola vale solo nel caso in cui la parte lesa abbia proposto querela nel termine di tre mesi. Così il Tribunale, non essendo stata presentata querela, respinse la domanda di risarcimento danni presentata dalla ditta. Ma dopo qualche mese la Cassazione tornò sui suoi passi e riaffermò il principio stabilito dal codice civile secondo cui che, nel caso in cui in materia di sinistri stradali il fatto costituisca reato, si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato, indipendentemente dalla querela di parte. Immediata fu la ripercussione di tale decisione sulla causa promossa dalla ditta di Ponte a Egola e ciò per un secondo colpo di fortuna rappresentato dal fatto che la controparte non aveva notificato la sentenza all'avvocato dell’azienda. Nel caso di specie tale notifica non fu effettuata e, quindi, la citata sentenza della Cassazione rimise in gioco la ditta soccombente in primo grado. La ditta, sempre attraverso l'avvocato Valori, propose appello di fronte alla Corte di appello di Firenze. È di questi giorni la sentenza che ha riconosciuto il risarcimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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