La manifestazione
Urtato da un’auto, pagherà le spese
Sentenza del giudice di pace: niente risarcimento perché il pedone camminava sul lato sbagliato
CAPRONA. Camminava lungo la via Lungomonte fra Calci e Caprona, sul ciglio della strada, un'auto lo ha urtato da dietro con lo specchietto ferendolo al gomito e al fianco, e il guidatore è scappato. Il malcapitato pedone ha prima chiesto inutilmente il risarcimento all'assicurazione designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, poi ha fatto causa ricorrendo al giudice di pace. Ma non solo non sarà risarcito: è stato anche condannato alle spese processuali, circa 500 euro, oltre ovviamente a dover pagare il suo legale. Eppure il giudice gli ha creduto; il problema è che la legge gli dà torto. Perché camminava sul lato sbagliato.
La causa è stata discussa davanti al giudice di pace pisano Dario Bongiorno. Il sinistro avvenne una sera di novembre del 2010, alle 20.20 circa: l'uomo percorreva a piedi il margine della carreggiata, tenendosi sulla destra, insieme a un amico, quando fu urtato dallo specchietto di un veicolo che procedeva nella stessa direzione di marcia, all'altezza del braccio sinistro e del bacino; l'amico non venne investito in quanto si trovava all'interno del margine. Ma proprio la sua ricostruzione dei fatti, totalmente accettata dal giudice, lo ha messo dalla parte del torto: «È pacifico, per sua stessa ammissione, - scrive il giudice - che percorreva a piedi la strada extraurbana in ora notturna, procedendo nello stesso senso di marcia dei veicoli che provenivano da tergo». E le sue dichiarazioni «depongono inequivocabilmente nel senso della sua piena responsabilità in ordine all'evento dannoso».
Una circostanza del genere è infatti regolata dall'articolo 190 del Codice della strada: «I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione”.
E quindi, rileva il giudice, «appare inconfutabile la condotta assai imprudente» del pedone, «non conforme - anzi in palese violazione - della regola cautelare che, nelle circostanze di tempo e di luogo del fatto, imponeva al pedone di circolare nel senso opposto a quello di marcia del veicolo. (a.s.)
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