Sicurezza
Miravalle, il Tar respinge il ricorso dei gestori
All’origine del contenzioso una delibera con cui il Comune risolveva il contratto causa il mancato pagamento dei canoni per l’affidamento del complesso turistico
SAN MINIATO. Il complesso Miravalle tornerà nelle mani del Comune di San Miniato. Lo ha deciso la terza sezione del Tar della Toscana, respingendo il ricorso presentato dai gestori di Consorzio Miravalle e Gestione Framar srl (la società che, da alcuni anni, portava avanti l'attività del ristorante annessa all'albergo).
Una sentenza che segue l'udienza del 26 gennaio scorso, rigettando punto per punto le tesi formulate dalla parte ricorrente. All'origine della vicenda la delibera del 7 agosto 2015 con cui l'amministrazione comunale, proprietaria dell'immobile, decretava «la risoluzione del contratto» sulla base «dell'inadempienza» del gestore rispetto ai canoni concordati per l'affidamento.
Il Consorzio Miravalle aveva in carico la gestione del complesso alberghiero dal 2000, in base ad un contratto della durata di 18 anni che prevedeva un canone di concessione con scadenza al 31 gennaio di ogni anno. A seguito delle difficoltà riscontrate nelle ultime due annualità, Comune e consorzio erano arrivati, nel giorno scorso, ad una scrittura privata che fissava nuove modalità di pagamento, prevedendo però che «il mancato, parziale o ritardato pagamento, anche di un solo giorno, degli importi pattuiti» avrebbe costituito motivo di risoluzione immediata. Da qui la delibera di agosto, alla quale aveva fatto seguito, il 21 settembre, un'ulteriore determina con cui il comune di San Miniato lanciava un avviso pubblico per la ricerca di nuovi gestori, nonché un'ordinanza di restituzione del 30 settembre e un ulteriore ultimatum dei primi giorni di dicembre. All'inizio del nuovo anno, però, accogliendo le eccezioni sollevate dai legali del Consorzio Miravalle, il Tar aveva sospeso l'efficacia di tutte gli atti del comune, riconoscendo un errore di notifica degli atti stessi nei confronti dei gestori. Adesso, invece, entrando nel merito del ricorso, i giudici amministrativi hanno ritenuto «infondate» le eccezioni poste dai gestori, i quali avevano lamentato come il mancato rispetto della scrittura del 2015 non potesse far venir meno anche il contratto originario del 2000. Nel ricorso, inoltre, si sosteneva che il mancato pagamento non fosse oggetto di clausola risolutiva ma per inadempimento, e quindi sottoposta ad un intervento giudiziale, sollevando anche la mancata motivazione di interesse pubblico per la risoluzione del rapporto. Posizioni ritenute a vario titolo inammissibili dal Tar, che ha quindi rigettato il ricorso.
Da capire, tuttavia, se i legali del Consorzio Miravalle decideranno di ricorrere al Consiglio di Stato.
Giacomo Pelfer
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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