Il Tirreno

Pontedera

Non va sulle strisce e cade: pagherà le spese

di Antonio Scuglia
Non va sulle strisce e cade: pagherà le spese

CRESPINA. Attraversa la strada e inciampa in un tombino: cade rovinosamente per terra, si fa male e cita in giudizio la Provincia e il Comune di Crespina. Risultato? Non solo la donna non verrà...

2 MINUTI DI LETTURA





CRESPINA. Attraversa la strada e inciampa in un tombino: cade rovinosamente per terra, si fa male e cita in giudizio la Provincia e il Comune di Crespina. Risultato? Non solo la donna non verrà risarcita, ma dovrà pagare anche le spese legali delle controparti, un totale di circa 1.500 euro. Perché? Perché non ha attraversato sulle strisce e quindi per il codice della strada è “colpevole” dell’evento. La causa si è discussa davanti al giudice di pace Alberto Del Monaco. Il fatto risale al settembre di due anni fa: la donna, dovendo attraversare la strada, scendeva dal marciapiede, per dirigersi sul lato opposto della carreggiata ed infilava il piede nell'area ove era collocato un tombino, cadendo di conseguenza rovinosamente a terra.

Ma la sua richiesta di risarcimento, dichiara il giudice, è infondata. «Invero - spiega il magistrato in sentenza - per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la responsabilità per le cose in custodia sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: è necessario che vengano riscontrate un'alterazione della cosa, che per le sue caratteristiche configuri un’insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità ed invisibilità di tale situazione di pericolo». Il punto è che secondo l’istruttoria la donna è caduta dopo essere scesa dal marciapiede per dirigersi verso il lato opposto. «Ma se così è, proprio tale comportamento colposo deve ritenersi quale causa esclusiva di interruzione del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno». Provincia e Comune non possono essere ritenute responsabili, perché «l'art. 190, comma 2 del codice della strada, espressamente stabilisce che i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali e dei sottopassaggi. Quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri». In quel luogo, la distanza del tombino dalle strisce pedonali è rispettivamente di 42 metri dal lato sinistro e di 58 dal lato di destra, quindi posizionato ad una distanza inferiore ai 100 metri, per cui la donna «aveva l'obbligo di attraversare la carreggiata servendosi delle strisce pedonali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non lasciare decidere l'algoritmo:

scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google

Cronaca flash

Finanza

Pisa, sequestrati oltre 118mila prodotti falsi: dalle carte da gioco alle griffe della moda - Valore 650mila euro

di Redazione Pisa