Sicurezza
Figurava come socio, in realtà era un dipendente
Il giudice del lavoro condanna la cooperativa Dna a reintegrare un operaio. La società lavora in subappalto all’interno del magazzino della Piaggio
PONTEDERA. Il socio della cooperativa in realtà era un semplice dipendente e così l’azienda Dna, che lavora in subappalto al magazzino ricambi della Piaggio, è stata condannata a reintegrare un socio lavoratore che aveva licenziato senza un valido motivo. Una decisione quella del giudice del lavoro che potrebbe fare scuola. Il contenzioso è cominciato nel giugno 2014 quando gli avvocati di Pontedera, Giulia Sampieri e Miria Zucchelli, legali convenzionati con il sindacato Cgil, con l'assistenza anche della collega Silvia Carloni, hanno presentato per conto del socio lavoratore un ricorso di lavoro presso il tribunale di Pisa, con rito Fornero, nei confronti della cooperativa Dna. Quest’ultima aveva deliberato il recesso del lavoratore, vale a dire il licenziamento, per essere stata deliberata la sua esclusione dalla cooperativa in base all’articolo 2533 del codice civile (prevede inadempienze e mancanze da parte del socio) e del regolamento interno.
Il procedimento sommario si è concluso con un provvedimento emesso dal giudice del lavoro Elisabetta Tarquini, che, in totale accoglimento delle argomentazioni del ricorso, ha riconosciuto «la simulazione del rapporto associativo formalmente in essere tra le parti», spiegano gli avvocati.
Il giudice ha decretato, «per tutta una serie di parametri rilevati nel ricorso e confermati in fase istruttoria, la fittizietà del rapporto cooperativo e dunque la natura simulata del vincolo associativo» del socio lavoratore. Tutto questo perché il lavoratore, pur considerato socio, non era mai stato messo in condizione di partecipare alla attività societaria; dai documenti prodotti dalle parti si desumeva che tale trattamento era riservato anche agli altri lavoratori soci. «Venendo meno il rapporto associativo, essendo la risoluzione del rapporto di lavoro determinata da una delibera che escludeva il lavoratore dalla qualità di socio (condizione necessaria al fine di venir considerato in forza lavoro), il giudice con una ordinanza ha annullato il licenziamento e condannato la cooperativa a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro precedentemente occupato, a corrispondere l'indennità risarcitoria ex articolo 18, comma IV, della legge 300/70 e a regolarizzare la posizione previdenziale», aggiungono i legali. La coop Dna non si è data per vinta: ha proposto opposizione ribadendo la legittimità del rapporto associativo.
Ma anche il dottor Franco Piragine nella sentenza della fine di agosto ha stabilito l'infondatezza dell'opposizione confermando che il rapporto associativo era fittizio con piena conferma delle decisioni assunte dal giudice della fase sommaria. Il giudice Piragine ha pure ordinato la cancellazione «dal ricorso in opposizione delle parole “la dott.ssa Tarquini pur di accogliere il ricorso ha deciso che”, ritenendo l’espressione offensiva dato che così al giudice «della fase sommaria era stato attribuito un atteggiamento parziale».
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