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SANTA CROCE

Sala slot vince il ricorso di fronte ai giudici del Tar

di Giacomo Pelfer
Sala slot vince il ricorso di fronte ai giudici del Tar

La “Romagna Giochi” a Santa Croce può rimanere aperta. Il Tribunale: «I 500 metri di distanza dalle strutture “sensibili” non vanno calcolati con un compasso sulla mappa»

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SANTA CROCE SULL’ARNO. Non basta un cerchio disegnato su una mappa per mettere al riparo scuole, centri ricreativi e altre strutture “sensibili” dal potenziale richiamo di slot e videopoker. Lo dice una sentenza del Tar della Toscana che ha accolto il ricorso di una sala slot di Santa Croce, la “Romagna Giochi” di via Sant’Andrea, che si era vista revocare l’autorizzazione dopo l’entrata in vigore della legge regionale 57 dell’ottobre 2013, che aveva vietato la presenza di sale giochi con videolottery entro un raggio di 500 metri da scuole, luoghi di culti e altre strutture considerate “sensibili”. I giudici del Tar, invece, con una sentenza che farà scuola in tutta la regione, ha spiegato che non è possibile basarsi su «una misurazione puramente astratta, effettuata – si legge – disegnando un cerchio di 500 metri di raggio», ma che occorre tenere conto dei percorsi e degli itinerari possibili.

La storia, come detto, inizia nel 2013, quando la catena “Romagna Giochi” ottiene il permesso ad aprire l’ennesima “filiale” a Santa Croce, a pochi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale. «Già all’epoca – spiega il sindaco Giulia Deidda – avevamo un nostro regolamento che vietava l’apertura di qualunque tipo di sale da gioco, non solo quelle con videolottery, in un raggio di 200 metri dai luoghi sensibili. Non rientrando in questa casistica, la sala slot di via Sant’Andrea ottenne l’autorizzazione all’apertura. Pochi giorni dopo, però, con la nuova legge regionale che fissava il limite a 500 metri per le sale giochi dotate di vlt, la questura inviò una lettera a tutti i Comuni chiedendo di verificare la situazione». Tre in tutto le sale slot nel territorio di Santa Croce: una in piazza Padre Pio, una sulla Francesca Sud e appunto quella di via Sant’Andrea, che risultava a meno di 500 metri del Centro giovani adiacente alla Pubblica Assistenza. Da qui la revoca dell’autorizzazione e il conseguente ricorso del titolare accolto dal Tar. Secondo la sentenza, infatti, la distanza minima, «per avere un senso ed essere efficace – si legge – deve essere reale e non puramente virtuale: 500 metri calcolati come raggio di un cerchio corrispondono alla stessa distanza su un percorso in linea retta, ma possono corrispondere a distanze ben maggiori su percorsi diversi». In sostanza, non basta misurare con un compasso, ma serve una valutazione aderente alla realtà calcolando tutti i percorsi possibili. Altrimenti, un’applicazione letterale della legge, avrebbe «conseguenze illogiche – scrive il Tar – e discriminatorie rispetto alle attività economiche coinvolte». Non è un caso, del resto, se a dicembre la Regione era già intervenuta per modificare la legge, precisando che i 500 metri di distanza vanno misurati «in base al percorso pedonale più breve».

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