Gioco
Fa visita al padre disabile viene licenziato in tronco
A settembre il benservito dell’azienda di Pontedera dopo ben 23 anni. Ora il giudice ne ha però disposto il reintegro. «Non c’è alcuna prova dell’abuso del dipendente»
PONTEDERA. Andare a trovare il padre malato in carcere per stargli vicino, gli è costato il licenziamento in tronco dall’azienda per cui lavorava da 23 anni, oltre ad un’odissea processuale durata otto mesi prima che un giudice gli desse ragione.
È un’ingiustizia professionale che nasce e si intreccia con una tragedia familiare quella vissuta da Roberto Rinaldi, operaio livornese di 54 anni compiuti il mese scorso, dipendente dal 1991 prima della Metalplastic spa e fino all’11 settembre dello scorso anno della Sole Pontedera, azienda leader - si legge sul sito della società - «di componenti in plastica per i settori auto, moto ed elettrodomestico».
Per capire le presunte fondamenta giuslavoriste - stroncate dal giudice del lavoro che lo ha ora reintegrato - del benservito al dipendente «per aver beneficiato dei permessi di lavoro stabiliti dalla legge 104», il diritto all’assistenza di familiari disabili, è necessario fare un passo indietro e tornare alla mattina del giorno 16 maggio 2014.
L’omicidio della madre
Al secondo piano di una palazzo al numero 37 di via Guarducci a Livorno, strada popolare che divide il quartiere Stazione da via Garibaldi, Luciano Rinaldi, 85 anni, ex camionista e magazziniere in pensione, malato di Alzheimer, in preda a una crisi, e nonostante le cure e la richiesta di un ricovero da parte dei parenti, si sveglia, va in cucina, prende un coltello, torna in camera dove ancora dorme la moglie Cosetta e la uccide. Dopodiché cambia coltello e cerca di togliersi la vita a sua volta.
A trovare il corpo dell’anziana e quello agonizzante del padre, è l’altro figlio della coppia avvisato dalla badante che salendo le scale aveva trovato, poco dopo l’omicidio, la porta dell’appartamento insolitamente sbarrata.
I sei permessi contestati
È in questo contesto, con il padre prima ricoverato all’ospedale di Livorno per essere curato, poi trasferito nel carcere di Pisa e un processo per omicidio da preparare con l’avvocato, che Roberto Rinaldi si presenta dal proprio capoturno per chiedere di usufruire dei permessi legati alla legge 104 che già in passato, prima del delitto, gli erano stati accordati per accudire il padre.
Tra il 20 giugno e 22 agosto sono sei i giorni in cui l’operaio si assenta dal lavoro. Tre giorni dopo l’ultimo permesso di cui ha usufruito, l’operaio si vede recapitare a casa una raccomandata del datore di lavoro nella quale la società contesta al dipendente che avendo comunicato all’ufficio personale che il padre era stato arrestato «non avrebbe potuto assisterlo usufruendo dei permessi ex legge 104 di cui beneficiava per il venir meno dello scopo istituzionale, ovvero la cura e l’assistenza del parente disabile». E ancora, l’azienda accusa l’operaio di aver omesso «questa circostanza facendo richiesta al capoturno». Tenendo - è la conclusione - «una condotta negligente che costituisce un gravissimo inadempimento, lesivo dell’elemento fiduciario del rapporto di lavoro».
La difesa dell’operaio
È l’8 settembre, due settimane dopo aver ricevuto la raccomandata dell’azienda, quando Rinaldi si presenta in azienda per fornire le proprie giustificazioni alle contestazioni mossegli.
«Tutte le giornate in cui ho usufruito dei permessi sono stato a disposizione di mio padre, sono andato a trovarlo in carcere e ho avuto colloqui con avvocati e periti».
Una replica che evidentemente non è bastata al datore di lavoro. «Disattese le sue giustificazioni - si legge nella raccomandata di tre giorni più tardi - che non superano la gravità dei fatti contestati e che anzi evidenziano un uso dei permessi contrario alla legge, oltre che alle regole di buona fede e correttezza del rapporto di lavoro, disponiamo il suo licenziamento per giusta causa con effetto immediato dal ricevimento della presente».
È da qui che nasce un braccio di ferro legale iniziato il novembre dello scorso anno con la presentazione del ricorso davanti al tribunale civile di Pisa da parte del legale dell’operaio, l’avvocato Bruno Neri.
Il primo luglio il giudice Elisabetta Tarquini ha depositato le motivazioni alla sentenza con la quale ha condannato la società «a reintegrare l’operaio nel posto di lavoro e a corrispondergli una indennità risarcitoria».
Oltre al risultato finale del processo, è il percorso giuridico spiegato dal magistrato nella sentenza a dare la misura dell’ingiustizia subita dall’operaio. A cominciare dall’impossibilità - come sostenuto dai legali dell’azienda - di non poter usufruire dei permessi della 104 perché il padre era stato arrestato.
Le motivazioni
«Deve ritenersi - si legge - che il testo della disposizione, nella ragionevole interpretazione che ne danno sia l’ente di previdenza sia la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, imponga di escludere qualsiasi astratta incompatibilità dello stato di detenzione con la fruizione dei permessi, ove, come pacificamente nella specie, la condizione di disabilità permanga, e a maggior ragione (per quanto rilevi) quando essa (come ancora pacifico nel caso di cui è processo) sia di tale gravità da essere essa stessa causa della detenzione, in tal caso dandosi certamente, almeno in astratto ed anzi in astratto con particolare pregnanza, esigenze di assistenza del familiare disabile, seppure con modalità compatibili con la condizione dell’assistito».
Ecco perché, conclamata l’abusività dell’uso dei permessi solo in conseguenza della loro necessaria incompatibilità con lo stato di detenzione del familiare disabile, «il fatto inadempimento contestato - sottolinea il magistrato - sia inesistente, sotto entrambi i profili sopra esaminati».
Ne segue, dunque, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il motivo? «Il dipendente - è la conclusione a cui arriva la sentenza - già nel corso del procedimento disciplinare, ha affermato di essere stato impegnato nelle giornate di permesso in incombenze legate all’assistenza al padre (visitandolo in carcere e curando i suoi interessi, avendo colloqui con il suo avvocato e con i propri consulenti nel processo penale), essi non implausibilmente necessari nella condizione data. A fronte di questa affermazione non sarebbe stata allora sufficiente a sostenere l’accusa verso l’operaio della incompatibilità dei tempi di visita al carcere con i permessi, essa dovendo piuttosto dimostrare specificamente il mancato svolgimento da parte di Rinaldi della generalità dei compiti di assistenza da lui svolti».
Ecco perché «non c’è alcuna prova della sussistenza dell’abuso».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
