Attenzione
Revocata l’ordinanza sulla concimazione
VOLTERRA. Aveva fatto molto discutere il mondo dell’agricoltura. Ma ora il Comune fa un passo indietro, revoca l’ordinanza in cui si vietata lo spargimento di letame nei campi per la concimazione...
VOLTERRA. Aveva fatto molto discutere il mondo dell’agricoltura. Ma ora il Comune fa un passo indietro, revoca l’ordinanza in cui si vietata lo spargimento di letame nei campi per la concimazione (che serviva per non creare odori sgradevoli ai turisti) e fissa regole più elastiche in attesa che venga redatto un regolamento ad hoc per la materia. Il tutto dopo il confronto con gli addetti ai lavori che, alcune settimane fa erano andati su tutte le furie.
Il provvedimento del sindaco in questione è il numero 47 dell’8 agosto 2014, in cui si revoca l’ordinanza numero 39 del 30 giugno scorso. Ma con la quale s’impongono anche divieti in fatto di «utilizzo di deiezioni derivanti dagli allevamenti zootecnici avicoli per la concimazione dei terreni agricoli sul territorio volterrano». Uno dei periodi indicati tra i divieti va dal primo luglio al 15 settembre. Dal 16 settembre al 31 marzo si potranno spargere sui campi, ma solo prima delle 10 e dopo 16. Dal primo aprile al 30 giugno, invece, il divieto dura dalle 8 alle 18 e per le 24 di domeniche e festivi. In più, entro 500 metri dalle abitazioni (escluse coloniche e relative pertinenze), edifici pubblici e strutture ricettive deve essere fatto l’interramento del concime entro le 10 nel periodo che va dal 16 settembre al 31 marzo ed entro le 8 dal primo aprile al 30 giugno.
Invece, per quanto riguarda «l’applicazione in agricoltura di liquami, letami e deiezioni animali di derivazione non avicola» è stato imposto il divieto dal primo luglio al 31 agosto di ogni anno dalle 10 alle 16 (24 ore di domenica e nei festivi). Oltre a questo, il Comune di Volterra vieta di utilizzare «deiezioni derivanti dagli allevamenti zootecnici non avicoli per la concimazione dei campo dal primo aprile al 30 giugno dalle 10 alle 16 nei soli giorni di domenica e festivi». In questo caso l’interramento dovrà avvenire al massimo entro 12 ore dall’inizio della distribuzione sui terreni. Ed è possibile accumulare concimi solo per il tempo necessario alla loro distribuzione. (a.q.)
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