Gioco
Illegittima l’ordinanza che obbligava privati a ripristinare la frana
Tar contro Comune per la messa in sicurezza di terreni martoriati dal maltempo. «Ma il problema rimane»
SAN MINIATO. Un’ordinanza “illegittima”. Sbagliata nel metodo e nella forma, senza nulla togliere però ai suoi presupposti, vale a dire alla responsabilità del privato nella cura del territorio contro frane e smottamenti. Sono le conclusioni della sentenza con cui il Tar della Toscana, pochi giorni fa, ha annullato un’ordinanza del marzo 2013 emessa del sindaco Vittorio Gabbanini, che intimava a tre proprietari la “messa in sicurezza urgente” di un versante di loro proprietà. Da qui il ricorso dei proprietari al Tribunale amministrativo, che ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento.
La storia. Un caso interessante, esemplare dei rapporti tutt’altro che semplici tra pubblica amministrazione e privato in fatto di difesa del suolo, e che alla fine non toglie niente alla complessità di un problema che comunque rimane. La storia arriva da via Gello, nell’area collinare a sud di San Miniato, martoriata dalle violenti piogge del marzo 2013, con oltre 60 frane censite dall’Ufficio tecnico su tutto il territorio comunale. Tra queste, appunto, alcune frane in via Gello su un versante sottostante alla strada, riconducibile ai tre proprietari, ai quali il Comune aveva imposto, con ordinanza sindacale, di eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza. Da qui il ricorso, per il quale i giudici amministrativi avevano già accolto l’istanza cautelare, «fermi restando – avevano comunque precisato – gli obblighi dei ricorrenti a mantenere il terreno in condizioni tali da scongiurare eventi franosi».
“Urgenza” contestata. Una posizione che ha anticipato la sentenza. Il Tar, infatti, ha annullato l’ordinanza contestandone prima di tutto il carattere di “urgenza”, in quanto «le ordinanze contingibili e urgenti – scrivono i giudici della terza sezione - devono essere precedute da un’adeguata istruttoria e corredate da congrua motivazione. Il Comune, avrebbe dovuto effettuare accurati accertamenti tecnici sui luoghi per delimitare l’ambito dei doveri dei proprietari e, ancor prima, individuare di quale tipo di effetti, sullo stato dei luoghi, i comportamenti omissivi dei proprietari potessero costituire causa o concausa. In assenza di tali accertamenti, l’adozione del provvedimento è illegittima». Pur annullando l’ordinanza, tuttavia, i giudici richiamano i proprietari alle loro responsabilità, senza nulla togliere, quindi, agli «obblighi manutentivi incombenti e ad ulteriori legittimi provvedimenti dell’amministrazione».
Dissesto idrogeologico. «Il caso – spiega l’assessore alla difesa del suolo Manola Guazzini – si inserisce nel dissesto idrogeologico dovuto alle piogge del marzo 2013, in un’area di instabilità diffusa che poteva provocare altre frane. In base all’ordinanza, l’intervento sarebbe dovuto spettare ai proprietari con il coordinamento del Comune. Pur annullandola, la sentenza ha riconosciuto la competenza manutentiva dei proprietari».
Il problema rimane. L’ordinanza, insomma, è stata un’arma spuntata per il Comune. Ma il problema rimane: «Chiedo la collaborazione dei cittadini – prosegue Guazzini – Perché l’attenzione da parte del Comune da sola non basta. Presenteremo in Regione progetti per la difesa del suolo, tra cui anche per via Gello. Ma è bene ricordare, però, che la Regione non può finanziare emergenze che ricadono su proprietà private».
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli Il Tirreno per le tue notizie su Google
