Il Tirreno

Pontedera

Quella conformità data dal Comune

di Nilo Di Modica
Quella conformità data dal Comune

Castelfranco, il sì del Consiglio di Stato al pirogassificatore Nella sentenza: l’ente nel 2010 aveva dato parere positivo

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CASTELFRANCO DI SOTTO. Riparte il pirogassificatore, dopo quasi tre anni di battaglia legale. A decretare la fine delle speranze del fronte del “no” è il Consiglio di Stato, che nelle motivazioni della sentenza rese pubbliche due giorni fa confuta l’intero impianto dei tre ricorsi originari promossi da Comune, Comitato Antinquinamento e Rifondazione, restituendo legittimità alla Provincia di Pisa e alla sua autorizzazione dell’impianto. In particolare cade il nucleo centrale che accomunava i tre ricorsi, in merito alla natura del pirogassificatore. Se i macchinari fossero stati considerati sperimentali, infatti, l’iter autorizzativo sarebbe dovuto essere diverso e le motivazioni del fronte del “no” avrebbero dovuto avere la meglio. Ma la sentenza del Consiglio di Stato smonta quest’ipotesi.

La denominazione di “soluzione innovativa” con la quale in molti atti pubblici e privati si fa riferimento all’impianto della Waste Recycling non devono, infatti, trarre in inganno secondo i giudici. “Il concetto di “impianto sperimentale” – si legge nelle motivazioni della sentenza – implica novità della tecnologia usata in senso assoluto, sicché va escluso il carattere di sperimentalità ove trattasi di tecnologie mature, o già sperimentate e, comunque, già disponibili sul mercato”. E le tecnologie usate sono per i giudici tutte già assodate, in quanto “messe a punto in Norvegia nei primi anni ‘90 (società Sintef) ed è poi stata commercializzata (società Energos) in Europa e in tutto il mondo”. A saltare è inoltre l’ipotesi che la revisione del progetto attuata dopo il processo partecipativo abbia snaturato l’impianto tanto da giustificare un nuovo iter autorizzativo. Decisiva, anche, tutta la questione della conformità urbanistica, ed è su questo punto che probabilmente nelle settimane a venire la questione legale sfocerà in quella squisitamente politica.

“Lo stesso Comune – scrivono i giudici – si era espresso in favore del progetto dal punto di vista urbanistico con atto prot. 11843 del 15 giugno 2010, che non risulta sia stato annullato o revocato”. Un atto nel quale l’amministrazione di allora definiva il progetto come collocato “all’interno della piattaforma autorizzata alla gestione dei rifiuti e quindi in un’area industriale dove non ci sono vincoli paesaggistici particolari”. Il tutto in un’area che il Regolamento urbanistico classifica come zona di espansione produttiva a prevalente carattere terziario e ad alto contenuto tecnologico e per la quale “non si rilevano difformità che impediscano la realizzazione di questo impianto”.

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