Sicurezza
La Treccani difende il “made in” dalle frodi
La nuova enciclopedia riporta la definizione di “ecopelle”: pellame animale conciato con un processo rispettoso dell’ambiente. Esultano dall’Unic
SANTA CROCE SULL’ARNO. I linguisti celebrano degnamente la pelle, simbolo del distretto santacrocese e di cui gli imprenditori e i lavoratori locali vanno così fieri. Sono anni che lottano per affermarne le caratteristiche, contro tutte le possibili contaminazioni e alterazioni.
Il prestigioso riconoscimento arriva dall’ autorevole enciclopedia Treccani, che pubblica la seguente, esatta definizione di “ecopelle”: “il pellame animale conciato mediante un processo di lavorazione rispettoso dell’equilibrio ambientale”.
La definizione è stata elaborata dal professor Giovanni Adamo (membro del consiglio scientifico dell’Associazione Italiana per la Terminologia) e rinvia alla norma Uni 11427:2011 per individuare i criteri della lavorazione conciaria a ridotto impatto ambientale, definendo la pelle ecologica nelle sue varie accezioni (ecopelle, ecocuoio, ecoleather e similari).
I primi a cantar vittoria sono da Milano i dirigenti dell’Unic (Unione Nazionale Industria Conciaria). «Si tratta – si afferma in un comunicato ufficiale – di un fondamentale passo contro le frodi e a favore della trasparenza».
Secondo il professor Adami, la “ecopelle” «è una denominazione coniata nei primi anni Novanta del ventesimo secolo per designare un materiale artificiale di aspetto simile alla pelle, prodotto con polimeri sintetici derivati dal petrolio (quindi non ecologico), spesso di importazione, e particolarmente utilizzato nella confezione di capi e accessori d’abbigliamento, nei tessuti d’arredo e nel settore calzaturiero e della valigeria, che ha progressivamente sostituito l’uso già affermato di similpelle e di vilpelle (sinonimo più comune del marchio registrato vinilpelle del 1961). Più propriamente, l’ecopelle designa il pellame animale conciato mediante un processo di lavorazione rispettoso dell’equilibrio ambientale. Infatti, l’uso dei termini pelle, cuoio e pelliccia è riservato al pellame animale (come previsto dalla legge n.1112 del 16 dicembre 1966), per lo più ottenuto come sottoprodotto della macellazione per l’industria alimentare. La norma Uni 11427:2011 ha inoltre stabilito i criteri della lavorazione conciaria a ridotto impatto ambientale, definendo la pelle ecologica nelle sue varie accezioni (ecopelle, ecocuoio, ecoleather e similari)».
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