Trasporti
Antenne, Telecom perde il primo round al Tar
Resta in vigore il no espresso dal Comune di Montopoli e dalla Conferenza dei Servizi sui nuovi impianti al cimitero e di via del Mulinaccio a San Romano
MONTOPOLI VALDARNO. Il Comune di Montopoli vince il primo round nella battaglia contro le antenne di Telecom. Resta in vigore il no espresso da Comune e Conferenza dei Servizi contro la costruzione dell’antenna nei pressi del cimitero, a due passi dalle scuole medie Galilei. La prima sezione del Tar di Firenze, infatti, ha respinto la richiesta cautelare di sospensiva presentata da Telecom contro la determina che aveva bocciato l’impianto, condannando lo stesso gestore telefonico al pagamento di 1.500 euro per le spese della prima fase di dibattimento. Il tutto, ovviamente, in attesa che lo stesso tribunale si esprima anche nel merito del ricorso presentato da Telecom. Le motivazioni, tuttavia, con le quale il Tar ha respinto la sospensiva fanno ben sperare il Comune anche in vista della sentenza vera e propria.
Il caso era scoppiato nel marzo di quest’anno, quando Telecom aveva concluso due contratti d’affitto per la realizzazione di altrettante antenne: una in via Mulinaccio nel pieno centro abitato di San Romano, l’altra alle spalle del cimitero di Montopoli. Nel primo caso l’istanza era stata respinta dal Comune perché sul terreno individuato erano emersi dei vincoli. Il secondo, invece, era approdato all’interno della Conferenza dei Servizi, che il 19 agosto aveva espresso parere negativo al progetto in base alle indicazioni del Comune di Montopoli e nonostante il parere favorevole di Arpat. Secondo l’amministrazione, infatti, il progetto risulterebbe in contrasto con i criteri localizzativi stabiliti dal regolamento urbanistico. Così, il 21 agosto, con apposita determina, il Comune aveva rigettato la richiesta autorizzativa di Telecom. Da qui il ricorso al Tar, presentato dalla società telefonica nell’ultimo giorno utile per impugnare la decisione, il 14 novembre scorso, chiedendo al contempo, in attesa della sentenza, la sospensiva della determina e di tutti gli altri atti. Richiesta che è stata respinta dal Tar, spiegando che «la società ricorrente non ha svolto osservazioni dirette a contestare nel merito le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza», e di non aver adeguatamente motivato la presunta impraticabilità dei criteri localizzativi suggeriti dal Comune. Il Tar, inoltre, confuta l’esistenza di una maggioranza favorevole all’interno della Conferenza dei Servizi, sostenuta da Telecom in virtù del parere dell’Asl 11, precisando che «l’Asl non è titolare di competenze in questione». Motivazioni che per molti aspetti entrano già nel merito della vicenda, lasciando al Comune molti argomenti a favore in vista della sentenza. (g.p.)
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