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la condanna del tar

Il permesso carrabile negato costa al Comune 2mila euro

VOLTERRA. Quel passo carrabile negato costa al Comune 2mila euro di spese legali. La condanna arriva dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - il Tar -. La camera di consiglio si...

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VOLTERRA. Quel passo carrabile negato costa al Comune 2mila euro di spese legali. La condanna arriva dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - il Tar -. La camera di consiglio si riunisce il 23 ottobre scorso e dopo aver analizzato il caso emette la sentenza che riguarda una richiesta inoltrata da un’abitazione lungo la strada comunale di Santa Margherita. A fine giugno l’ufficio Urbanistica comunale nega l’autorizzazione, forte del parere espresso dal comandante della polizia municipale, parere confermato anche ad agosto, dopo che la famiglia in questione aveva inoltrato un’istanza di riesame. La situazione non cambia: da parte dell’amministrazione comunale è sempre un no sonoro.

I proprietari della casa si sentono vittima di un’ingiustizia e fanno ricorso e impugnano il provvedimento. Il ricorso viene accolto dai giudici fiorentini.

«Dagli atti provenienti dall’amministrazione intimata – si legge nella sentenza depositata lo scorso 24 ottobre – non è dato comprendere quali concrete caratteristiche presenti la strada in questione e, conseguentemente, quali siano i presupposti, di fatto, che giustificherebbero l’applicazione della regola di distanza minima tra gli accessi, posta dal Comune a fondamento del diniego».

L’amministrazione, infatti, aveva messo in evidenza l’esistenza di un altro accesso “a distanza di soli 37 metri” per supportare la mancata autorizzazione a realizzare il passo carrabile.

Rispetto al ricorso effettuato, così i magistrati: «Appare manifestamente fondato, in relazione al difetto di istruttoria dedotto con il primo motivo di gravame, né del resto l’amministrazione, rimasta contumace, ha allegato elementi utili ai fini dell’eventuale applicazione della normativa».

Il provvedimento impugnato, quindi deve essere annullato «ai fini del riesame della pratica».

Francesca Suggi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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