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Pontedera

Il Tribunale: ok il limite in Fi-Pi-Li

Il Tribunale: ok il limite in Fi-Pi-Li

Dovrà pagare tutte le spese processuali l’automobilista che fece ricorso

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PONTEDERA. Finalmente un po’ di chiarezza in merito alla questione della legittimità dell’attuale limite di velocità sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, fissato, come noto, in 90 chilometri orari. La “soglia” vigente è pertinente e adeguata alle caratteristiche dell’infrastruttura; dunque non poggiano su motivazioni fondate le ipotesi di un’elevazione del tetto a 110 chilometri orari. Ad affermarlo è una sentenza del Tribunale di Pisa, che accoglie le ragioni della Provincia di Pisa (soggetto gestore delle attività di controllo sulla Fi-Pi-Li, di cui è proprietaria la Regione) nei confronti di un automobilista, in merito a una sanzione da questi subita proprio per un’infrazione alle disposizioni correnti, avendo viaggiato ai 108 orari. Questo pronunciamento, emesso nei giorni scorsi, chiude una vicenda iniziata nel 2009, quando l’utente multato aveva presentato ricorso al giudice di pace di Pisa, ottenendo, in tale sede, un esito favorevole alle proprie istanze. Nel merito, mentre la Provincia aveva “difeso” le prescrizioni in vigore sulla Fi-Pi-Li sostenendo che questa è da classificare come “strada extraurbana secondaria” (tipologia per la quale il limite massimo è appunto di 90 orari), il magistrato aveva invece affermato che, stando al codice, la Fi-Pi-Li è qualificabile, date le sue connotazioni strutturali, come “strada extraurbana principale”, categoria per la quale i limiti possono essere portati fino ai 110 orari. Al risultato emerso allora la Provincia si era a sua volta opposta, facendo appello (nel febbraio 2011) al Tribunale; il quale oggi ha, come detto, accolto le posizioni dell’amministrazione e respinto il ricorso iniziale dell’automobilista. Nella sostanza, la Provincia ha ribadito gli argomenti esposti in primo grado: a stabilire il “livello” della Fi-Pi-Li è una disposizione Anas del 1993 (confermata da una nota dell’Ente strade-Compartimento viabilità Toscana, datata 2002). “Poiché la Fi-Pi-Li – vi si legge – non possiede alcune delle caratteristiche minime previste per una strada extraurbana principale, essa è da considerarsi extraurbana secondaria, fino ad eventuale diverso provvedimento di classifica da parte della Regione Toscana”.

Peraltro, nel formulare la propria sentenza, sfavorevole all’automobilista, il Tribunale ha assegnato a suo carico le spese di entrambi i gradi di giudizio (ricorso e appello).

(c.m.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

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